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Sentenza

Sentenza del 31/10/2019 n. 28048 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) dovuta per l'anno 2009 al Comune di Somma Vesuviana, pari a 7.068 euro. La società contribuente aveva ottenuto nei precedenti gradi la rideterminazione del tributo, limitatamente alle spese generali di gestione del servizio, sulla base di un giudicato formatosi sull'annualità 2004, nel quale era stato accertato che la società provvedeva al recupero e riciclaggio dei rifiuti tramite ditte specializzate. L'Agente della Riscossione ha contestato l'efficacia espansiva di tale giudicato, sostenendo sia la mancata partecipazione al precedente giudizio, sia l'autonomia delle diverse annualità d'imposta e la possibile variazione nel tempo della situazione concreta. La società ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia sull'asserita tardività o inammissibilità dell'appello principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente, perché la questione era stata assorbita dalla decisione favorevole e quindi mancava una soccombenza idonea a giustificare l'impugnazione incidentale. Ha invece accolto il ricorso principale dell'Agente della Riscossione, stabilendo che il giudicato relativo all'anno 2004 non poteva estendersi all'anno 2009. L'efficacia soggettiva era esclusa perché l'Agente della Riscossione non era stato parte del precedente giudizio; quella oggettiva era esclusa perché l'attività di recupero e riciclaggio tramite ditte specializzate era una situazione variabile e non un elemento tendenzialmente permanente. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese e per l'esame delle questioni residue. È stato inoltre posto a carico della contribuente l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    La cosa giudicata fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa.

    Il giudicato produce effetti solo nei confronti dei soggetti che furono parti del precedente giudizio o che furono posti in condizione di parteciparvi. Poiché l'Agente della Riscossione non aveva partecipato al giudizio relativo all'anno 2004, il giudicato non gli era opponibile.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Ha costituito il fondamento processuale del ricorso principale per denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme sull'efficacia del giudicato esterno.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato dalla contribuente per denunciare la nullità della sentenza derivante dall'asserita omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello principale.

  • Art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello non si applica alla contestazione dell'efficacia del giudicato esterno, che costituisce una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto.

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    La norma riguarda la valutazione dei fatti non contestati e non si applica alle questioni di diritto, come la portata e l'opponibilità del giudicato esterno.

  • Art. 111 Cost.

    È stato richiamato nel ricorso principale in relazione ai principi del giusto processo e alla corretta applicazione del giudicato.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

  • Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Il giudicato tributario relativo a una determinata annualità non si estende automaticamente alle annualità successive o precedenti: ogni periodo d'imposta mantiene, in linea generale, la propria autonomia.
  • L'efficacia soggettiva del giudicato richiede l'identità delle parti, o comunque che il soggetto interessato sia stato posto in condizione di partecipare al precedente giudizio. Un giudicato ottenuto contro l'ente impositore non è necessariamente opponibile all'Agente della Riscossione che non vi abbia partecipato.
  • Il giudicato può riflettersi su annualità diverse solo per fatti costitutivi tendenzialmente permanenti e immutabili, non per circostanze suscettibili di modificarsi nel tempo, come le modalità concrete di svolgimento dell'attività o l'esistenza di contratti con ditte incaricate del recupero dei rifiuti.
  • La prova che in un'annualità il contribuente abbia affidato il recupero o lo smaltimento dei rifiuti a imprese specializzate non dimostra automaticamente che la stessa situazione sussistesse negli anni successivi: occorrono elementi probatori riferiti alla specifica annualità controversa.
  • La contestazione dell'efficacia del giudicato esterno è una difesa in diritto e può essere formulata anche in appello, senza costituire una nuova eccezione vietata, purché sia rispettato il contraddittorio.
  • Un'impugnazione incidentale presuppone la soccombenza della parte; se una questione è stata semplicemente assorbita perché la decisione è stata favorevole, la parte vittoriosa non può proporre validamente ricorso incidentale su quella questione, ma può riproporla come difesa.

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