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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20921/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per esercizio abusivo di scommesse (art.4 L. 401/1989), deducendo: (1) vizio di diritto per non aver valutato la presunta discriminazione subita dalla StanleyBet (bookmaker con sede a Malta) nell'ambito del bando 2012 (cd. Bando Monti) e il conseguente onere probatorio, chiedendo che si consideri illegittima l'assenza di concessione dell'operatore estero; (2) errore di diritto e assenza dell'elemento soggettivo per “ignoranza inevitabile” della legge penale, atteso il contrasto e le oscillazioni interpretative rispetto al diritto UE.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi di genericità e manifestata infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale – richiamando la ricostruzione del GIP che ha accertato che la ricorrente gestiva il centro scommesse di Lissone e metteva a disposizione dei clienti il proprio conto gioco collegato al bookmaker estero, svolgendo così attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse – non sia stata contestata e costituisca fondamento della responsabilità. La Corte ha affermato che l'uso del conto gioco da parte dell'operatore italiano configura illegittima intermediazione rendendo irrilevante l'eventuale legittimità del bookmaker estero. Ha inoltre escluso la scusabilità dell'ignoranza della legge per un soggetto che esercita professionalmente l'attività, rilevando che non sussisteva alcuna condotta amministrativa o pacifico orientamento giurisprudenziale che potesse giustificare la buona fede. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in via equitativa di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4 (e comma 4-bis)

    Rileva come norma che sanziona l'esercizio abusivo di attività di gioco/scommesse; la Corte interpreta che quando l'operatore italiano mette a disposizione il proprio conto gioco (o conti di comodo) per consentire le giocate, l'attività illecita e la necessità del titolo autorizzativo si individuano direttamente in capo all'operatore italiano, rendendo irrilevante la posizione autorizzativa dell'allibratore estero.

  • Art. 88 T.U.L.P.S. (Testo Unico leggi di pubblica sicurezza)

    Richiamato in relazione all'assenza del titolo autorizzativo: l'accusa deve provare la condotta materiale e l'assenza dell'autorizzazione ex art. 88; tuttavia, la responsabilità rimane dell'operatore che effettivamente raccoglie le giocate senza titolo.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (artt. 49 e 56 TFUE)

    Citati nel contesto della giurisprudenza CJEU (Laezza) riguardo a possibili profili discriminatori/limitativi della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi. La Corte di Cassazione precisa che la valutazione di compatibilità va effettuata caso per caso dal giudice nazionale.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE, causa C-375/14 (Laezza)

    La CGUE ha indicato che la clausola di cessione non onerosa alla scadenza della concessione può presentare profili di sproporzione; tuttavia la verifica della proporzionalità e del valore dei beni spetta al giudice nazionale e richiede valutazioni concrete, per cui la prova dell'antieconomicità grava su chi la invoca.

  • Art. 616 c.p.p.

    Norma che regola l'obbligo di sostenere le spese processuali per l'appellante in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese ai sensi di tale articolo.

  • Massime giurisprudenziali (es. S.U. n.854/1994 Calzetta; sent. Corte cost. n.364/1988)

    Principi richiamati: la scusabilità dell'ignoranza della legge è eccezionale e richiede un comportamento positivo degli organi amministrativi o un pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto l'agente a ritenere lecita la condotta; in difetto, l'operatore professionale è tenuto a un rigoroso dovere di informazione.

Massime di principio

  • Se il gestore italiano di un centro scommesse utilizza il proprio conto gioco (o conti intestati a soggetti di comodo) per consentire le giocate, la sua condotta costituisce illegittima intermediazione e fa sorgere la responsabilità penale a suo carico indipendentemente dall'esistenza o meno dell'autorizzazione/concessione dell'allibratore estero.
  • La questione della compatibilità del bando nazionale (es. Bando Monti) con il diritto UE va valutata caso per caso dal giudice nazionale: chi invoca discriminazione o antieconomicità della clausola del bando ha l'onere di provarne gli elementi concreti.
  • L'accusa è tenuta a provare la condotta materiale e l'assenza del titolo autorizzativo; tuttavia l'onere di dimostrare che l'assenza della licenza derivi da una discriminazione nella gara (e non da un comportamento illecito dell'operatore) grava sulla difesa/ricorrente.
  • L'ignoranza della legge penale non è normalmente scusabile per chi esercita professionalmente l'attività: è richiesto un rigoroso dovere di informazione e, in mancanza di atti amministrativi chiari o di un consolidato orientamento giurisprudenziale che rendano legittima la condotta, la buona fede non è riconosciuta.
  • In sede di ricorso per cassazione è necessario confrontarsi specificamente con la motivazione che ha sorretto la sentenza impugnata: censure generiche o che non incidono sulla motivazione concreta della decisione sono dichiarate inammissibili.

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