Cassazione Civile, Ordinanza n. 13045/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
La controversia
Un medico, già titolare di incarico di assistenza primaria in convenzione con l'azienda sanitaria provinciale e contemporaneamente di incarico libero-professionale presso una casa circondariale, chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale sostenendo di essere stato indotto dall'azienda a scegliere tra la cessazione dell'attività presso l'istituto penitenziario e la riduzione del numero di assistiti entro il limite di 500 previsto dall'accordo collettivo nazionale. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la L. n. 740/1970 consentisse ai medici penitenziari di derogare senza limiti alle incompatibilità previste per il pubblico impiego e che fosse stata richiesta prova della condotta illecita della P.A.; 2) violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo la piena compatibilità tra l'incarico convenzionato di medico di medicina generale e quello di medico penitenziario, con conseguente illegittimità della limitazione a 500 assistiti; 3) violazione di giudicato esterno, richiamando una precedente decisione tra le stesse parti che avrebbe accertato tale compatibilità. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha escluso che la cessazione della materia del contendere nel precedente giudizio avesse prodotto giudicato; ha affermato che l'art. 39, comma 9, dell'ACN per la medicina generale consente al medico che collabori anche con l'amministrazione penitenziaria di mantenere al massimo 500 assistiti; ha interpretato l'art. 2 L. n. 740/1970 come norma speciale riferita solo al rapporto con l'amministrazione penitenziaria, non idonea a neutralizzare le incompatibilità e le limitazioni previste dal distinto rapporto con il SSN; ha quindi concluso che la limitazione imposta dall'ASP era conforme alla disciplina applicabile e che non vi era diritto al risarcimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno perché la precedente decisione era stata definita con cessazione della materia del contendere, evenienza inidonea a formare giudicato. Ha poi escluso la violazione di legge dedotta, affermando che la disciplina speciale dei medici penitenziari non deroga alle regole del distinto rapporto convenzionale con il SSN e che il limite di 500 assistiti per chi svolga anche attività penitenziaria trova applicazione. La soccombenza ha comportato la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il motivo di ricorso ex n. 5 è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello non avrebbe omesso l'esame di un fatto decisivo tale da sovvertire la decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato richiamato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge, ma i motivi sono stati ritenuti infondati.
art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001
La sua invocazione non ha portato all'accoglimento del ricorso; la Corte ha ritenuto che la disciplina speciale dei medici penitenziari non incida sulle regole proprie del distinto rapporto convenzionale con il SSN.
art. 2 L. n. 740 del 1970
È norma speciale che esclude l'obbligo di esclusività nel rapporto con l'amministrazione penitenziaria, ma non estende tale esclusione al diverso rapporto con il SSN né deroga alle incompatibilità fissate da altre regole.
art. 39, comma 9, ACN medicina generale
Pone il limite di 500 assistiti ai medici di medicina generale che collaborino contemporaneamente come medici degli istituti penitenziari.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
L'istanza di oscuramento dei nomi è stata respinta perché mancavano i motivi legittimi richiesti dalla norma.
Massime di principio
- La disciplina speciale che regola l'attività dei medici penitenziari opera sul solo rapporto con l'amministrazione penitenziaria e non neutralizza automaticamente le incompatibilità previste dal diverso rapporto convenzionale con il SSN o da altre fonti applicabili.
- Per i medici di medicina generale che svolgano anche attività presso istituti penitenziari, il limite massimo di 500 assistiti previsto dall'ACN è operante e non può essere superato invocando la sola specialità della legge sui medici penitenziari.
- La cessazione della materia del contendere in un precedente giudizio non determina giudicato esterno, perché manca una decisione di merito idonea a consolidare l'accertamento.
- Le precedenti pronunce richiamate a sostegno della diversa tesi vanno lette nel loro specifico ambito: se riguardano il trattamento economico o altri profili diversi dalle incompatibilità, non possono fondare una deroga alla disciplina delle incompatibilità.
- In sede di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge non può essere accolta quando la sentenza impugnata abbia correttamente individuato la norma applicabile e ne abbia dato una lettura coerente con il sistema complessivo delle fonti.
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