Ordinanza n. 3684/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della nota Prot. 6877/2026 del 09.04.2026; accertamento dell'abusività delle opere edilizie (cavedi) site in Via S. David n. 20/A (con ingresso/affaccio anche in Via Francesco di Guglielmo n. 5) e condanna del Comune all'adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori; accertamento della responsabilità dell'Ente per omessa vigilanza in relazione alla propagazione dell'incendio del 19.09.2022 e contestuale richiesta risarcitoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota comunale del 9 aprile 2026, unitamente alle pretese relative all’abusività di opere edilizie, all’omessa vigilanza sull’incendio e alla richiesta risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia della nota comunale del 9 aprile 2026. Hanno inoltre domandato l’accertamento dell’abusività di opere edilizie consistenti in cavedi, site in un immobile con accessi da due vie, la condanna del Comune all’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, l’accertamento della responsabilità dell’ente per omessa vigilanza in relazione alla propagazione di un incendio verificatosi il 19 settembre 2022 e il risarcimento dei danni. Il testo non espone analiticamente i singoli motivi di ricorso, ma indica che le ricorrenti hanno prodotto una CTU e che il Comune ha richiamato un’ordinanza di demolizione. Il giudice ha rilevato, in particolare, la natura endoprocedimentale degli atti gravati, la mancata impugnazione dell’ordinanza comunale n. 102 del 5 giugno 2026 e la circostanza che l’incendio si sarebbe originato in locali nei quali le ricorrenti svolgevano un’attività apparentemente non consentita dalla destinazione d’uso risultante dal titolo edilizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, precisando che la valutazione è resa salva e impregiudicata ogni diversa decisione nella fase di merito. Il diniego cautelare è fondato, da un lato, sulla natura endoprocedimentale degli atti impugnati e sulla mancata impugnazione, allo stato, dell’ordinanza n. 102 del 5 giugno 2026; dall’altro lato, sulla circostanza che l’incendio risulta essersi originato in locali utilizzati dalle ricorrenti per un’attività che apparirebbe non consentita dalla destinazione d’uso prevista dal titolo edilizio. Le spese della fase cautelare sono state poste solidalmente a carico delle ricorrenti, con ripartizione interna in parti uguali, e liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; l’istanza è stata respinta in ragione della natura endoprocedimentale degli atti, della mancata impugnazione dell’ordinanza comunale richiamata e degli elementi ostativi emergenti dagli atti di causa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la natura endoprocedimentale dell’atto impugnato può escludere la concessione della sospensione quando l’atto non è immediatamente lesivo o quando la lesione deriva da un successivo provvedimento non impugnato.
- La mancata impugnazione del provvedimento successivo direttamente incidente sulla posizione del ricorrente costituisce elemento ostativo alla tutela cautelare richiesta contro atti endoprocedimentali presupposti.
- La valutazione cautelare può tenere conto, senza anticipare definitivamente il giudizio di merito, della non conformità dell’attività esercitata rispetto alla destinazione d’uso risultante dal titolo edilizio, ove tale circostanza emerga dagli atti processuali.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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