Sentenza del 23/10/2015 n. 5543 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Principio di non contestazione - Prove documentali prodotte dal ricorrente - Mancata contestazione specifica dell'ufficio - Sentenza di primo grado favorevole al contribuente - Nuovi argomenti difensivi dell'ufficio in appello - Preclusione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che la mancata contestazione specifica in primo grado non preclude all'Ufficio la possibilità di sviluppare in appello argomenti difensivi utili a una nuova valutazione dei documenti prodotti dal contribuente. Pertanto, non opera automaticamente una preclusione processuale per il solo fatto che l'amministrazione non abbia contestato puntualmente la documentazione nella precedente fase di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'effetto della mancata contestazione specifica, in primo grado, del contenuto dei documenti prodotti dal contribuente per dimostrare l'infondatezza della pretesa tributaria. Il contribuente sosteneva che tale omissione impedisse all'Ufficio di formulare in appello nuovi argomenti difensivi diretti a rivalutare la documentazione.
Norme richiamate
Art. 115 c.p.c.
Salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita.
La regola della non contestazione riguarda i fatti non specificamente contestati, ma non impedisce necessariamente alla parte di formulare in appello argomentazioni difensive volte a rivalutare il significato o la portata della documentazione già prodotta.
Legge 18 giugno 2005, n. 69
Richiamata in relazione alla disciplina processuale e al principio di non contestazione introdotto o consolidato nel processo civile.
Massime di principio
- La mancata contestazione specifica di una prova documentale non equivale automaticamente all'accettazione definitiva di tutte le conclusioni giuridiche che la parte avversaria pretende di ricavarne.
- In appello possono essere sviluppati nuovi argomenti difensivi, purché non introducano una domanda nuova o un tema di indagine completamente diverso, ma mirino a rivalutare fatti e documenti già presenti nel processo.
- La non contestazione opera principalmente sui fatti storici allegati, non necessariamente sulla qualificazione giuridica dei fatti o sull'efficacia probatoria dei documenti.
- Chi produce documenti deve comunque dimostrarne la rilevanza e il valore probatorio: l'assenza di contestazione puntuale da parte dell'ufficio non garantisce di per sé la vittoria.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra nuove allegazioni o domande, normalmente precluse in appello, e nuovi argomenti difensivi relativi a elementi già acquisiti, generalmente ammissibili.
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