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Legge

L.R. Piemonte 7/2007

"Soppressione Osservatori regionali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 7/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge sopprime, dal giorno della sua entrata in vigore, gli organismi regionali e amministrativi elencati negli allegati, abrogando le correlate disposizioni. Riorganizza inoltre la disciplina piemontese sulle attività di analisi, studio, informazione e monitoraggio del sistema industriale, affidandole a una struttura regionale con supporto tecnico-scientifico e programma di attività, con applicazione esclusivamente in Piemonte.

Soppressione di osservatori regionali e riordino delle attività di studio e monitoraggio sull’industria piemontese

Soppressione di osservatori regionali e riordino delle attività di studio industriale

La legge regionale del Piemonte n. 7 del 2007 interviene principalmente per sopprimere diversi organismi consultivi e osservatori regionali e per ridisegnare il sistema di analisi e supporto alle politiche industriali regionali. La disciplina opera esclusivamente nel territorio piemontese ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Soppressione degli organismi e abrogazioni collegate

Con decorrenza dall’entrata in vigore della legge sono soppressi:

  • gli organismi elencati nell’allegato A;
  • gli organismi istituiti con provvedimento amministrativo indicati nell’allegato B.

Contestualmente vengono abrogate le disposizioni regionali richiamate dalla legge, tra cui quelle espressamente elencate nel testo, con conseguente eliminazione della base normativa dei relativi osservatori e organismi.

Attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese

La legge sostituisce la disciplina dell’articolo 22 della l.r. 44/2000, attribuendo alla Regione Piemonte il compito di promuovere un’attività permanente di analisi, studio e informazione sul sistema industriale piemontese.

L’attività è finalizzata a:

  • fornire supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
  • conoscere in modo adeguato il sistema industriale, le sue articolazioni settoriali e territoriali e la sua prevedibile evoluzione;
  • monitorare e valutare gli interventi regionali a favore dell’industria;
  • rilevare i bisogni delle imprese e il gradimento degli interventi pubblici;
  • fornire informazioni alle imprese anche tramite gli sportelli unici comunali e ad altri interessati;
  • realizzare un sistema informativo regionale raccordato con strutture nazionali, regionali, locali, camerali, associazioni imprenditoriali e amministrazione regionale.

Struttura regionale competente, raccolta dati e strumenti operativi

La struttura regionale competente cura la raccolta e l’aggiornamento delle informazioni sui principali indicatori dell’industria piemontese. Essa promuove e realizza indagini, ricerche e studi, e favorisce la diffusione dei dati tramite convegni, seminari e altre forme idonee di comunicazione.

Per svolgere tali compiti può avvalersi, mediante convenzione, di:

  • enti e istituzioni, anche privati;
  • associazioni imprenditoriali e organizzazioni sindacali;
  • istituti di ricerca e università;
  • società ed esperti dotati di adeguata competenza;
  • consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.

Commissione tecnico-scientifica e programmazione dell’attività

La struttura regionale si avvale di una commissione tecnico-scientifica. La Giunta regionale ne definisce con propria deliberazione:

  • composizione;
  • durata;
  • nomina dei componenti;
  • eventuali compensi.

La Giunta approva inoltre il programma di attività, normalmente biennale, predisposto dalla struttura competente e lo comunica alla Commissione consiliare competente.

Coordinamento con la disciplina sugli interventi per le attività produttive

La legge modifica anche la l.r. 34/2004, precisando che per le attività di studio, ricerca e monitoraggio la Regione si avvale della struttura regionale prevista dall’articolo 22 della l.r. 44/2000 e di altre analoghe strutture istituite in relazione agli obiettivi prioritari emersi in sede di programmazione.

Regime temporale e attualità della legge

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Per quanto riguarda la soppressione degli organismi e le abrogazioni, gli effetti decorrono da tale data. L’atto è in larga parte di riordino organizzativo e istituzionale, ma la disciplina sull’analisi del sistema industriale piemontese ha natura strutturale ed è quella di maggior utilità applicativa.

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