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Legge

L.R. Piemonte 11/2007

"Modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 15 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte. Abrogazione delle leggi regionali 16 gennaio 1984, n. 4, 24 novembre 1995, n. 83, 17 giugno 1997, n. 36)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 11/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 11/2007 modifica la disciplina del sigillo regionale: il Consiglio può conferirlo, fino a due volte l’anno, a cittadini nati in Piemonte o residenti da almeno dieci anni e, per particolari rapporti di collaborazione, anche a soggetti italiani o esteri. La legge è urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Modifica della disciplina piemontese sul sigillo della Regione

Modifica della disciplina del sigillo della Regione Piemonte

La legge regionale interviene sulla disciplina del simbolo distintivo della Regione Piemonte, sostituendo la norma relativa al sigillo regionale. Definisce in modo puntuale i soggetti ai quali può essere attribuito il riconoscimento e la procedura di deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Piemonte e incide sulla regolazione del sigillo della Regione, come strumento di riconoscimento istituzionale.

Conferimento del sigillo regionale

Il Consiglio regionale può conferire il sigillo della Regione entro un limite massimo di due concessioni all’anno. Il conferimento può avvenire anche alla memoria.

Il sigillo può essere attribuito:

  • a cittadini nati in Piemonte oppure residenti nella regione da almeno dieci anni, purché meritevoli di particolare riconoscimento;
  • a persone fisiche, istituzioni, enti e organismi italiani o esteri, quando ciò serva a valorizzare i loro particolari rapporti di collaborazione con la Regione e ricorrano comunque meriti di particolare riconoscimento.

Procedura di attribuzione

Il conferimento avviene con mozione motivata del Consiglio regionale. La proposta deve essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio e approvata con il voto favorevole di almeno otto decimi dei componenti stessi.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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