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Sentenza

Sentenza del 23/03/2016 n. 5732 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'accertamento IVA, IRPEG e IRAP relativo all'anno 2000. Con il primo motivo ha denunciato la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendo di avere formulato specifiche censure contro la sentenza di primo grado, in particolare riguardo alla contraddittorietà della motivazione sull'obbligo dell'Ufficio di portare a conoscenza del contribuente il processo verbale di constatazione. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi e ha rigettato il ricorso. I quesiti formulati erano generici, astratti e non collegati in modo puntuale alla concreta controversia né individuavano con precisione l'errore imputato alla sentenza impugnata. Inoltre, il secondo motivo mescolava impropriamente una censura di violazione di legge con vizi di motivazione, rimettendo alla Corte il compito di ricostruire e qualificare le doglianze. Il ricorrente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1

    L'appello deve contenere i motivi specifici di impugnazione, a pena di inammissibilità.

    L'atto d'appello deve confrontarsi concretamente con la sentenza impugnata, indicando le ragioni specifiche per cui la decisione dovrebbe essere riformata. Non è sufficiente riproporre genericamente le difese già svolte in primo grado.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e quelli relativi ai vizi della motivazione sono distinti e non possono essere cumulati o sovrapposti in modo confuso. Ciascuna censura deve essere ricondotta con chiarezza al relativo vizio.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge presuppone che i fatti rilevanti siano già accertati e richiede l'individuazione precisa dell'errore interpretativo o applicativo compiuto dal giudice.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura motivazionale deve indicare puntualmente il fatto decisivo omesso, la specifica contraddizione o l'insufficienza della motivazione e il modo in cui la questione era stata sottoposta al giudice d'appello.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve criticare specificamente la motivazione e le statuizioni della sentenza di primo grado; la mera riproposizione delle argomentazioni iniziali può comportare l'inammissibilità.
  • Nel ricorso per cassazione ogni motivo deve essere specifico, autosufficiente e direttamente collegato alla decisione impugnata; quesiti generici o astratti non consentono il controllo di legittimità.
  • Le censure di violazione di legge e di vizio della motivazione devono essere tenute distinte, con indicazione dei presupposti propri di ciascun vizio.
  • Non spetta alla Corte di cassazione ricostruire o qualificare le doglianze formulate in modo confuso: il ricorrente deve indicare chiaramente quale errore attribuisce alla sentenza e in base a quale motivo di impugnazione.
  • La dichiarazione di inammissibilità dei motivi comporta il rigetto del ricorso e, di regola, la condanna del ricorrente soccombente alle spese del giudizio.

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