Sentenza del 17/07/2015 n. 573 - Comm. Trib. Prov. Brescia
IVA - Rimborso - Cessazione attività - Mancata presentazione modello VR - Conseguenza - Termine di decadenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che la mera indicazione del credito IVA nella dichiarazione annuale fosse sufficiente a integrare una domanda di rimborso, anche senza presentazione dell'apposito Modello VR. La questione riguardava quindi se l'omessa presentazione del modello previsto dalla disciplina IVA impedisse di considerare validamente esercitato il diritto al rimborso e quale termine di decadenza fosse applicabile.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la sola indicazione del credito nella dichiarazione IVA non costituisce un'istanza di rimborso. In mancanza del Modello VR, il diritto al rimborso non può ritenersi validamente esercitato secondo il modello legale previsto. La fattispecie ricade pertanto nella norma residuale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992, con applicazione del relativo termine decadenziale. La pretesa del contribuente è stata quindi respinta per mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti.
Norme richiamate
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992
La norma opera in via residuale quando il contribuente non esercita il diritto mediante lo specifico modello previsto dalla legge; in tale ipotesi la domanda è soggetta al termine decadenziale stabilito dalla disposizione.
Modello VR per il rimborso IVA
La presentazione del Modello VR costituisce l'adempimento formale necessario per manifestare validamente la volontà di ottenere il rimborso del credito IVA, soprattutto in caso di cessazione dell'attività.
Massime di principio
- La mera esposizione di un credito nella dichiarazione fiscale non equivale automaticamente a una domanda di rimborso quando la legge prevede un modello o un'istanza specifica.
- Il contribuente deve rispettare sia le modalità formali sia i termini decadenziali previsti per l'esercizio del diritto; l'omissione del modello prescritto può impedire il riconoscimento del rimborso.
- In assenza di una disciplina specifica applicabile alla domanda, la controversia può ricadere nella norma residuale dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 546/1992.
- La cessazione dell'attività non elimina gli obblighi procedurali relativi alla richiesta di rimborso del credito IVA.
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