Cassazione Penale, Ordinanza n. 39238/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito è rimasta confermata perché il ricorso non ha superato il vaglio di ammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dal testo emerge che il ricorso riproponeva censure già esaminate e respinte in appello, in particolare sulla presenza/percepibilità delle offese da parte di più persone: si sosteneva che le espressioni offensive non fossero percepite da una pluralità di soggetti; la Corte di legittimità ha però rilevato che i fatti si erano svolti in una sala affollata dell'aeroporto, al momento dello sbarco, e che le parole offensive erano state pronunciate a voce alta, ripetutamente e in modo plateale. Il ricorso è stato ritenuto generico e meramente riproduttivo di doglianze già vagliate dal giudice di merito, quindi non consentito in cassazione.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna di merito era stata confermata; il testo non sviluppa ulteriori questioni interpretative sulla fattispecie.
art. 337 c.p.
Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna di merito era stata confermata; nel provvedimento di legittimità non vi sono ulteriori precisazioni sul contenuto della norma.
art. 582 c.p.
Richiamato come uno dei reati per i quali la condanna di merito era stata confermata; il testo non affronta profili specifici sulla lesione personale.
art. 616 c.p.p.
È la base per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze generiche o meramente riproduttive di censure già esaminate e disattese in modo congruo dal giudice di merito.
- La deduzione di un vizio deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in caso contrario il ricorso è inammissibile.
- Ai fini della configurabilità dell'offesa in contesto plurimo, la percepibilità da parte di più persone può desumersi dalle concrete modalità del fatto, come la collocazione in luogo affollato e il tono alto, ripetuto e plateale delle espressioni.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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