Cassazione Civile, Ordinanza n. 11561/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi alla tassa automobilistica per l'annualità 2010, per un importo complessivo di euro 1.608,15, notificati a una società di leasing per omesso versamento. La società aveva sostenuto di non essere tenuta al pagamento, assumendo che, dopo la disciplina del 2009 e soprattutto dopo la legge del 2015 qualificata come interpretazione autentica, il soggetto passivo del tributo fosse esclusivamente l'utilizzatore del veicolo concesso in leasing. La CTP respingeva i ricorsi della società; la CTR accoglieva gli appelli ritenendo che la normativa sopravvenuta avesse natura interpretativa autentica ed effetto esclusivo in capo all'utilizzatore. La Regione Lombardia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, violazione delle norme sulla tassa automobilistica e dell'art. 1294 c.c., sostenendo che la norma interpretativa non potesse retroagire sull'annualità 2010 e che fosse invece applicabile la disciplina successiva del 2016; secondo, questione di legittimità costituzionale della norma interpretativa del 2015 per violazione del principio di ragionevolezza, per mancanza dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale, e per violazione dell'art. 77 Cost. per difetto di omogeneità tra decreto-legge e disposizioni introdotte in sede di conversione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché la società resistente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, allegando l'annullamento in autotutela degli avvisi da parte della Regione, avvenuto con delibera di Giunta regionale. La Corte ha ritenuto che, nel processo tributario, la cessazione della materia del contendere per venir meno dell'atto impositivo prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso per cassazione e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, con caducazione delle decisioni di merito non più attuali. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 5, comma 29, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953
richiamato come disciplina originaria della tassa automobilistica, come modificata dalla legge n. 99/2009, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo
art. 7 L. 23 luglio 2009, n. 99
richiamato per la modifica della disciplina del soggetto obbligato al pagamento della tassa auto, con riferimento al leasing
art. 9, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78 conv. in L. 6 agosto 2015, n. 125
considerato dalla CTR come norma di interpretazione autentica idonea a individuare in via esclusiva l'utilizzatore del veicolo quale soggetto passivo del tributo; la ricorrente ne contestava retroattività e costituzionalità
art. 1294 c.c.
invocato dalla ricorrente per sostenere l'insussistenza di solidarietà passiva tra concedente e utilizzatore
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 77, comma 2, Cost.
richiamato in relazione al dedotto difetto di omogeneità tra decreto-legge e norma introdotta in conversione
art. 46 d.lgs. n. 546/1992
indicato come norma che disciplina la cessazione della materia del contendere nel processo tributario, con prevalenza sulle cause di inammissibilità del ricorso
art. 15 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la possibilità di compensare le spese in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere, previa valutazione complessiva della lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato quando il processo si chiude per cessazione della materia del contendere
art. 111 Cost.
richiamato a fondamento dell'economia processuale che consente il ricorso cumulativo in presenza di identica questione di diritto
art. 2909 c.c.
richiamato per precisare che la questione di diritto comune ai diversi giudizi non integra giudicato sostanziale in assenza di questioni fattuali
Massime di principio
- Nel processo tributario è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze tra le stesse parti quando le decisioni dipendano da un'unica e identica questione di diritto comune ai giudizi, in funzione di economia processuale.
- Se, in sede di legittimità, l'atto impositivo è stato annullato in autotutela e viene meno la ragione di contrasto tra le parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con cassazione senza rinvio delle sentenze impugnate.
- La cessazione della materia del contendere nel processo tributario prevale sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, poiché l'eliminazione dell'atto fiscale rende non più attuali le decisioni di merito.
- In caso di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate all'esito di una valutazione complessiva della lite.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude per cessazione della materia del contendere, poiché la decisione di merito è caducata e non vi è una conferma integrale della sentenza impugnata.
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