Cassazione Penale, Sentenza n. 21333/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la sentenza di primo grado che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede. In corso di causa, con memoria trasmessa per l'udienza di cassazione, è stata documentata la remissione della querela (dichiarata alla Questura di Prato il 2 dicembre 2025) e l'accettazione della remissione da parte dell'imputato (formalizzata il 30 dicembre 2025), con istanza di declaratoria di estinzione del reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, se il ricorso è stato tempestivamente proposto, la remissione prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dalla Corte di legittimità, travolgendo anche le statuizioni civili connesse. Di conseguenza è stata emessa la declaratoria di estinzione del reato contestato al ricorrente e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio.
Norme richiamate
Cass. Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004
Principio secondo cui la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dalla Corte di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto
Cass. Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, RV. 276138
Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019
Conferma dell'orientamento giurisprudenziale che la remissione della querela, se accettata, estingue il reato e prevale su questioni di inammissibilità; la Corte di legittimità deve rilevarla d'ufficio e la estinzione travolge anche le statuizioni civili collegate
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta mentre il ricorso per cassazione è ancora pendente e se è stata effettivamente accettata dall'imputato, comporta l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dalla Corte di cassazione.
- L'estinzione per remissione della querela prevale su eventuali questioni di inammissibilità del ricorso: il giudice di legittimità deve rilevarla anche se sussistono altre cause processuali.
- La declaratoria di estinzione travolge anche le statuizioni civili connesse al reato estinto; normalmente la sentenza penale impugnata viene annullata senza rinvio.
- Perché la remissione produca effetti necessita di prova formale (es. dichiarazione alla Autorità, accettazione documentata dall'imputato) e di tempestività del ricorso: verificare sempre le date di proposta dell'impugnazione e di intervenuta remissione/accettazione.
- Se la remissione non è stata accettata o non è adeguatamente documentata, non si produce l'estinzione; è quindi importante ottenere e depositare nell'iter processuale gli atti che comprovino sia la remissione sia l'accettazione.
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