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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12477/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della condanna di primo grado, aveva solo rideterminato la pena e concesso le attenuanti generiche in relazione alla contravvenzione di guida in stato di ebbrezza. In Cassazione ha dedotto, da un lato, la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; dall'altro, la mancata sostituzione della pena detentiva breve con una sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché la disciplina della sospensione della prescrizione non consentiva di dichiarare estinto il reato nei termini prospettati; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché la sostituzione della pena è frutto di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, e nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato il diniego richiamando gravità del fatto, precedenti penali e rischio di recidiva.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, d.lgs. 285/1992

    Norma incriminatrice della contravvenzione per guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna e del ricorso.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel periodo di vigenza indicato dalle Sezioni Unite; per i reati commessi dal 1 gennaio 2020 opera la disciplina successiva posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità del fatto, modalità della condotta e personalità del reo devono guidare la valutazione discrezionale sulla sostituzione della pena detentiva breve.

  • art. 58, comma 1, l. 689/1981

    I fondati motivi per non sostituire la pena esprimono la necessità di bilanciare prognosi rieducativa ed effettività della sanzione; impongono una motivazione congrua del diniego.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Le modifiche introdotte non escludono che la sostituzione delle pene detentive brevi resti rimessa a valutazione discrezionale del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi per giustificare la sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • La prescrizione non può essere dichiarata se, in base alla disciplina applicabile al tempo di commissione del fatto e alle regole sulla sospensione del corso della prescrizione, il termine non è maturato secondo l'orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite.
  • La sostituzione della pena detentiva breve non è un diritto automatico dell'imputato, ma presuppone una valutazione discrezionale del giudice di merito fondata sui criteri dell'art. 133 c.p. e sulla prognosi circa la finalità rieducativa e il rischio di recidiva.
  • Il diniego della pena sostitutiva è legittimo se il giudice motiva in modo non manifestamente illogico richiamando gravità del fatto, modalità esecutive e precedenti penali; tale accertamento è, di regola, insindacabile in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleEsecuzione penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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