Cassazione Civile, Ordinanza n. 15083/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda nasce da una serie di atti aventi a oggetto un immobile sito in Roma: una prima compravendita tra un venditore e una cittadina svizzera, poi una successiva compravendita con mantenimento in favore di due acquirenti, e infine la costituzione gratuita di un diritto di abitazione a favore del precedente venditore. In seguito, il Tribunale dichiarava la nullità della prima compravendita per violazione delle condizioni di reciprocità e, per derivazione, l’inefficacia dei successivi atti collegati, sentenza divenuta definitiva. I contribuenti chiedevano quindi il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali versate ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 131/1986, ma l’Ufficio negava il rimborso. La CTP accoglieva i ricorsi dei contribuenti, mentre la CTR riformava e confermava il diniego. In cassazione i ricorrenti denunciavano, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 131/1986, sostenendo che la CTR avrebbe errato nell’escludere il requisito della non imputabilità della nullità agli atti, in contrasto con la ratio della norma e con l’accertamento di primo grado.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito. È inoltre infondato perché, in tema di rimborso ex art. 38 d.P.R. 131/1986, grava sul contribuente l’onere di provare non solo il giudicato che annulla o dichiara nullo il contratto, ma anche gli ulteriori presupposti del rimborso, inclusa la non imputabilità del vizio alle parti e l’impossibilità di ratifica, convalida o conferma. La Corte ha condiviso l’accertamento della CTR, secondo cui la nullità degli atti derivava da un disegno consapevole delle parti, finalizzato a conseguire determinati effetti economico-fiscali, e quindi non da una causa esterna, imprevedibile e inevitabile. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il rimborso dell’imposta presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che annulla o dichiara nullo il contratto, ma anche la prova della non imputabilità alle parti della causa di invalidità e dell’impossibilità di ratifica, convalida o conferma dell’atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura deve riguardare un errore di diritto; non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 1418 c.c.
Richiamato come base della nullità dichiarata dal giudice di merito in relazione alla violazione delle condizioni di reciprocità.
art. 1344 c.c.
Richiamato quale norma in tema di contratto in frode alla legge, collegata alla nullità accertata dal giudice di merito.
art. 16 disp. prel. c.c.
Richiamato quale parametro delle condizioni di reciprocità il cui mancato rispetto ha condotto alla nullità del primo contratto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- In tema di rimborso dell’imposta di registro ex art. 38 d.P.R. 131/1986, il contribuente ha l’onere di provare non solo la sentenza definitiva che abbia annullato o dichiarato nullo il negozio, ma anche tutti i presupposti ulteriori richiesti dalla norma.
- La non imputabilità della causa di nullità o annullabilità alle parti ricorre solo quando l’invalidità dipende da fattori esterni alla volontà e alla sfera di controllo dei contraenti; ne restano escluse le ipotesi di invalidità frutto di un disegno consapevole, di illiceità conosciuta o conoscibile, di dolo, simulazione o violazione volontaria della legge.
- Se la nullità del contratto è riconducibile a una condotta negoziale consapevole e preordinata delle parti, il rimborso dell’imposta non spetta, perché manca il requisito della non imputabilità del vizio.
- L’atto amministrativo di diniego del rimborso può essere confermato quando il giudice accerti che l’invalidità del negozio deriva da un assetto voluto e controllato dalle parti, e non da un evento esterno, imprevedibile e inevitabile.
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