Cassazione Penale, Sentenza n. 12942/2026 del 08/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo: 1) errata qualificazione del fatto (sarebbe stata dovuta la derubricazione a bancarotta documentale semplice); 2) vizio di valutazione per non aver considerato/assunto le dichiarazioni del dipendente Tommasino e del commercialista Giordano; 3) violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'insufficiente valutazione dei benefici di legge. In sostanza contestavano l'esistenza del dolo specifico e la completezza dell'istruttoria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi in via principale ritenendoli infondati. Ha confermato che la Corte territoriale e il giudice di primo grado avevano motivato adeguatamente la qualificazione della fattispecie come bancarotta fraudolenta documentale sulla base della totale assenza della documentazione contabile obbligatoria, della sua dispersione e del comportamento elusivo dei responsabili, elementi idonei a dimostrare il dolo specifico volto a recare danno ai creditori. Ha ritenuto non viziata la valutazione delle dichiarazioni non assunte (Giordano) o contraddette da altri riscontri (Tommasino) e legittima la scelta di non disporre supplementi istruttori ai sensi dell'art.507 c.p.p. Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa in assenza di elementi positivi rilevanti oltre all'assenza di precedenti. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamata come limite entro cui gli appellanti hanno formulato i motivi di ricorso in Cassazione; indica il perimetro degli argomenti consentiti in questa fase di impugnazione
art. 507 codice di procedura penale
la Corte ha ritenuto legittima la scelta del giudice di merito di non disporre un supplemento istruttorio ai sensi di tale norma, ritenendo sufficiente il compendio probatorio già acquisito
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, DiPietra)
Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, DiPietra, Rv. 284304
richiamata per il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità, il dolo specifico può desumersi dalla complessiva ricostruzione dei fatti e dalle circostanze che rivelano la finalità di occultamento delle vicende gestionali
Massime di principio
- La mera mancanza di documenti contabili può integrare bancarotta fraudolenta documentale se dal comportamento complessivo emerge la volontà di ostacolare la ricostruzione della gestione e di arrecare pregiudizio ai creditori.
- Il dolo specifico può essere desunto da indici e circostanze (dispersione documentale, trasferimenti, comportamento elusivo) e non richiede sempre una prova diretta dell'intento quando la ricostruzione complessiva è convincente.
- La decisione di non disporre ulteriori mezzi istruttori (art.507 c.p.p.) è una scelta discrezionale del giudice di merito che la Cassazione sindaca solo se manifestamente illogica o priva di motivazione.
- Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario elencare tutti gli elementi favorevoli; è sufficiente che il giudice indichi i fattori ritenuti decisivi e risponda alle specifiche argomentazioni difensive rilevanti.
- Le dichiarazioni di terzi non assunte o contraddette da altri elementi processuali possono non incidere sulla decisione se il giudice di merito spiega perché le ritiene inidonee o superate da altre prove.
- In ipotesi fallimentari, la disponibilità materiale e la gestione della documentazione contabile da parte degli amministratori rileva fortemente ai fini della responsabilità penale per bancarotta documentale.
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