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Sentenza

Sentenza del 01/03/2017 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla installazione dei mezzi pubblicitari e sulla pubblicità - esenzione - insegna di esercizio - nozione - distribuzione automatico di fotografie - fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società, riformato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso e annullato l'avviso di accertamento. Le insegne apposte sui distributori automatici sono state qualificate come insegne di esercizio e, pertanto, esenti dall'imposta per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'omesso pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2011, sostenendo che le diciture presenti sui distributori automatici di fotografie fossero insegne di esercizio, esenti ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 75/2002 e dell'art. 10 della legge n. 448/2001, anziché mezzi pubblicitari soggetti a imposta. In appello ha inoltre evidenziato che ciascuna cabina o distributore costituisce il luogo in cui viene concretamente esercitata l'attività. La Commissione ha ritenuto rilevante che le insegne contenessero la denominazione dell'impresa e l'indicazione dell'attività svolta, identificando chiaramente il servizio offerto all'interno dei distributori. Ha inoltre rilevato che la concessionaria non aveva provato l'effettiva superficie delle insegne.

Norme richiamate

  • Art. 2-bis del D.L. n. 13/2002, convertito nella legge n. 75/2002

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

    Le insegne che identificano l'impresa e l'attività svolta nel luogo in cui essa viene esercitata non sono considerate pubblicità imponibile, entro il limite complessivo di 5 metri quadrati.

  • Art. 10 della legge n. 448/2001

    È richiamato dalla società quale ulteriore fondamento dell'esenzione dall'imposta sulla pubblicità per le insegne di esercizio.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 6200/1995

    È richiamata per sostenere che, per un'attività consistente nell'esecuzione di fototessere, ciascuna cabina o distributore può costituire il luogo concreto di esercizio dell'attività.

Massime di principio

  • Un'indicazione che riporta la denominazione dell'impresa e descrive l'attività svolta, identificando il luogo in cui il servizio viene erogato, tende a essere qualificata come insegna di esercizio e non come messaggio pubblicitario.
  • L'esenzione riguarda le insegne di esercizio entro la superficie complessiva di 5 metri quadrati; il superamento di tale limite può rendere dovuta l'imposta sulla parte o sull'intera superficie secondo la disciplina applicabile.
  • Il luogo di esercizio non deve necessariamente coincidere con una sede tradizionale: può comprendere cabine, distributori automatici o altri supporti nei quali l'attività viene concretamente svolta.
  • Spetta all'amministrazione o al concessionario provare gli elementi dell'imposizione, inclusa l'effettiva superficie del mezzo pubblicitario quando tale dato è contestato.
  • La qualificazione dipende dal contenuto e dalla funzione dell'insegna: indicazioni identificative dell'attività favoriscono l'esenzione, mentre messaggi promozionali, slogan, marchi o informazioni finalizzate principalmente ad attirare clientela possono essere considerati pubblicità imponibile.
  • La decisione riguarda la normativa e i fatti del caso esaminato; per situazioni analoghe occorre verificare anche la disciplina vigente, i regolamenti comunali e la superficie complessiva delle insegne.

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