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Ordinanza

Ordinanza n. 168/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del decreto di esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale di cui al ddg. n. 3059/2024 per la classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori) Piemonte, avente data 29/10/2025, a firma del MIM-USR Piemonte-ATP di Cuneo, in quanto l'istante è stato ingiustamente ritenuto privo degli esami previsti per il piano di studi (doc.1); 2) del provvedimento avente data 23/10/2025, a firma del MIM-USR Piemonte-ATP di Cuneo, tramite cui veniva avviato il procedimento di esclusione dell'istante, per la classe di concorso A027 per presunta assenza degli esami nel piano di studi (doc.2); 3) delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per la classe di concorso A027 Piemonte, pubblicate in data 03/11/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito- USR Piemonte, ivi compreso il relativo decreto di approvazione n. 20439 del 03/11/2025, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente in quanto ritenuto privo dei requisiti (doc.3); 4) nonché di ogni eventuale rettifica e/o modifica delle graduatorie di merito, ivi compreso il relativo decreto di approvazione, per la classe A027 Piemonte; 5) nonché, ove occorra, del decreto di costituzione della commissione giudicatrice di cui al prot. n. 3786/2025, con riferimento alla classe A027 Piemonte; 6) nonché degli atti di valutazione della prova scritta, orale e pratica e di valutazione dei titoli, ove intesi in senso escludente per la classe A027 Piemonte; 7) dell'avviso di cui al prot. n. 20446 del 03/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono avviate le immissioni in ruolo per il personale docente per l'a.s. 2025/2026 per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; 8) dell'avviso di cui al prot. n. 20581 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui sono assegnate le province ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente; 9) nonché del decreto di cui al prot. n. 20559 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui è assegnata la provincia ai destinatari di assegnazione per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui è inteso in senso escludente; 10) nonché del decreto di cui al prot. n. 20600 del 04/11/2025, ivi compresi i relativi allegati, a firma dell'USR Piemonte, tramite cui è assegnata la sede scolastica per la cdc A027 Piemonte, nella parte in cui non è presente l'odierno ricorrente; 11) della comunicazione pubblicata in data 05/11/2025 sul sito istituzionale dell'USR Piemonte, mediante cui si comunica che si è proceduto alla pubblicazione delle assegnazioni delle sedi per la cdc A027 Piemonte, se intesa in senso escludente; 12) di ogni ulteriore decreto e/o provvedimento a firma del Ministero dell'Istruzione e del merito-USR Piemonte, mediante cui sono state disposte le procedure di reclutamento del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026 attraverso le graduatorie di merito per la classe di concorso A027 Piemonte, nella parte in cui è escluso l'odierno ricorrente; 13) ove occorre dei contratti assegnati ai candidati per la classe di concorso A027, nella parte in cui escludono l'odierno ricorrente. 14) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso: del bando di cui al Ddg. n. 3059 del 10/12/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, ivi compresi le griglie ed i relativi allegati (allegato n. 1, allegato n. 1 bis, allegato n. 2, allegato A e allegato B) (doc.4); 15) del decreto del MIM 26 ottobre 2023, n. 205, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”, ivi comprese le relative tabelle ed allegati, tra cui l'allegato B (doc.5); 16) del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento”, a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino ivi compresa la tabella A allegata al predetto decreto per quanto concerne le classi di concorso di interesse del ricorrente (doc.6); 17) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante “Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso” a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse (doc.7); 18) nonché del Decreto n. 255/2023 pubblicato in GU il 10/02/2024, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto: “Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado” ivi compresi gli allegati e la Tabella A con riferimento alla classe di interesse (doc.8); 19) del decreto n. 221/2023, a firma del MIM, ivi comprese gli allegati e le relative tabelle e la tabella A, ed avente ad oggetto la revisione dei requisiti di accesso per la classe di concorso A026, pubblicato in Gazzetta n. 12/2024, nella parte in cui dovesse essere inteso in senso escludente (doc.9); 20) nonché di qualunque altro atto, provvedimento o tabella, tramite cui sono disposti i titoli per la classe di concorso di interesse ove intesi in senso escludente. 21) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante “Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse (doc.10); 22) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante “Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedisseque note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse (doc.11); 23) nonché ove occorra, se inteso in senso escludente, del DM. n. 201/2020 avente ad oggetto “Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli ed esami per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”, a firma del Ministero dell'istruzione e del Merito, nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le tabelle, tra cui in particolare la Tabella. D (doc.12); 24) del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso escludente (doc.13); 25) del decreto del Ministro dell'Istruzione del 27 giugno 2020, n. 40, recante “Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”; 26) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106”; 27) nonché del decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106””; 28) del decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante `Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali', convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106””; 29) nonché del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante “Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106”; 30) del decreto ministeriale n. 55/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059”, nonché dei relativi allegati, ivi compreso l'allegato 1; 31) nonché del decreto ministeriale di cui prot. n. 137 del 11/07/2025, a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'a.s. 2025/2026”, nella parte in cui è inteso in senso escludente per l'odierno ricorrente; 32) di qualunque altro atto o provvedimento tramite cui la parte pubblica ha modificato o integrato il bando a cui ha preso parte l'odierno istante per la classe di interesse; 33) del decreto prot. n. 1000 del 20 gennaio 2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte con il quale sono stati delegati i dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale per l'organizzazione delle prove orali (e laddove previste delle prove pratiche), per la verifica dei requisiti di ammissione e per le eventuali sostituzioni di componenti delle Commissioni giudicatrici; 34) della comunicazione di avvio del procedimento di esclusione prot. 12354 del 23 ottobre 2025 indirizzata a Gionathan DE NIGRO; 35) della nota prot. 12615 del 28 ottobre 2025 con la quale il candidato non avrebbe dimostrato il possesso degli esami per accedere alle classi di concorso di interesse; di ogni altro provvedimento, anche dal protocollo non conosciuto, mediante cui è stata comunicata al ricorrente l'esclusione dal concorso per la classe A027

Giustizia amministrativa202514919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la classe A027 e atti conseguenti relativi alle graduatorie, alle immissioni in ruolo e all'assegnazione della sede

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato escluso dal concorso per la classe A027, ritenuto privo degli esami previsti dal piano di studi, nonché gli atti presupposti e conseguenti, comprese la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione, le graduatorie di merito, gli atti di reclutamento e assegnazione delle sedi e le disposizioni normative e regolamentari sulle classi di concorso. Il ricorso contestava, in sostanza, l'erronea valutazione dei requisiti curriculari e l'assimilabilità dei titoli posseduti rispetto ai requisiti richiesti per la classe A027, con riferimento anche alla classe A026 e alla classe A047. Il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva specificato la ragione dell'impugnazione riferita a ciascuno degli atti compresi nell'ampio elenco impugnatorio, né aveva chiarito puntualmente la ragione della chiamata in giudizio dei singoli funzionari e dirigenti indicati. Ha inoltre ritenuto necessario che il ricorrente chiarisse, anche ai fini dell'onere probatorio, se e in virtù di quali titoli ritenesse di possedere i requisiti per l'insegnamento nella classe A026 e spiegasse l'eventuale assimilabilità dei relativi curricula rispetto alla classe A047.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per assenza del periculum in mora, ritenendo che la posizione del ricorrente fosse integralmente ripristinabile all'esito del giudizio di merito. Non è stata quindi riconosciuta, in sede cautelare, la necessità di sospendere gli atti di esclusione e quelli consequenziali. Il Collegio ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, con notifica entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e deposito della prova nei successivi cinque giorni, termini qualificati come perentori a pena di improcedibilità. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 3 giugno 2026, rilevando l'applicabilità del rito PNRR ex art. 12-bis d.l. n. 68/2022. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 500, oltre accessori se dovuti, in favore delle amministrazioni costituite.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    Il ricorso deve individuare in modo specifico i motivi e la ragione dell'impugnazione degli atti censurati; il Collegio ha richiesto al ricorrente di precisare la causa petendi relativa a ciascun atto impugnato.

  • art. 64 c.p.a.

    Il ricorrente è stato onerato di chiarire e documentare i titoli e i requisiti curriculari posti a fondamento della pretesa di ammissione alla classe di concorso.

  • art. 12-bis d.l. n. 68/2022, convertito dalla l. n. 108/2022

    La controversia è stata qualificata come relativa a una procedura amministrativa concernente interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, con applicazione del rito speciale e fissazione dell'udienza di merito.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora non sussiste quando la posizione giuridica dedotta dal ricorrente è integralmente ripristinabile con la decisione di merito, sicché la domanda di sospensione deve essere respinta.
  • Quando il ricorso impugna una pluralità di atti, il ricorrente deve specificare la ragione dell'impugnazione riferita a ciascun atto, in modo da rendere intelligibili la causa petendi e l'ambito del giudizio; l'indicazione cumulativa e indistinta degli atti non soddisfa l'onere di specificità previsto dall'art. 40 c.p.a.
  • Il ricorrente che fonda la domanda di ammissione a una procedura concorsuale sul possesso di determinati titoli di studio deve chiarire puntualmente i titoli posseduti, i requisiti curriculari applicabili e l'eventuale assimilabilità tra classi di concorso, secondo l'onere di allegazione e prova rilevante ai sensi dell'art. 64 c.p.a.
  • Nel giudizio che coinvolge una graduatoria concorsuale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati può essere disposta per pubblici proclami sul sito dell'Amministrazione, con termini perentori il cui mancato rispetto comporta l'improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivo

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