Cassazione Civile, Ordinanza n. 11580/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’ingiunzione notificata da una società concessionaria della riscossione per il pagamento di tasse automobilistiche dovute per due annualità a favore di una Regione. Il contribuente aveva contestato l’atto davanti al giudice tributario deducendo, in sostanza, che gli avvisi di accertamento presupposti non gli fossero mai stati notificati. I giudici di merito avevano annullato l’ingiunzione ritenendo non provata la regolare notificazione degli atti prodromici e avevano escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione. La concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari, sostenendo che l’ingiunzione fosse correttamente motivata per relationem perché riportava gli estremi degli atti presupposti; (2) violazione della disciplina del processo tributario, lamentando che il giudice di merito avesse omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della Regione, soggetto che avrebbe dovuto fornire la prova della notificazione degli avvisi di accertamento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il vizio ravvisato nei giudizi di merito non riguardava un difetto di motivazione dell’ingiunzione, ma la mancata prova della regolare notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, prova necessaria per dimostrare la definitività della pretesa impositiva e la correttezza della sequenza procedimentale tra accertamento e riscossione. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sul contraddittorio: la società ricorrente aveva chiesto un’integrazione del contraddittorio assumendo erroneamente un litisconsorzio necessario con l’ente creditore, mentre la chiamata in causa della Regione era semmai disciplinata dalla norma che impone al concessionario di chiamare l’ente nelle liti non limitate alla regolarità degli atti esecutivi. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha dato atto della debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza motivazionale dell’ingiunzione; la Corte ha però precisato che la questione non era la motivazione dell’atto, ma la prova della notificazione degli atti presupposti.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente sul tema della motivazione amministrativa; la Corte ha escluso che il caso riguardasse un vizio motivazionale in senso proprio.
art. 23, comma 3, D.Lgs. 546/1992
articolo 23, terzo co., d.lgs. 546/92
Invocato come base della censura sul contraddittorio; la Corte non ha accolto la doglianza perché l’istanza della ricorrente non era una chiamata di terzo, ma una richiesta di integrazione del contraddittorio per litisconsorzio necessario, non sussistente.
art. 19 D.Lgs. 546/1992
Richiamato per qualificare l’ingiunzione come atto impugnabile e per sottolineare che la contestazione riguardava un atto proprio del concessionario, la cui legittimità dipendeva dalla prova della precedente notificazione degli avvisi di accertamento.
art. 14 D.Lgs. 546/1992
Utilizzato dalla ricorrente per sostenere la necessità di integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto infondata tale impostazione perché non vi era litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente creditore.
art. 39 D.Lgs. 112/1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite
La Corte lo richiama come disciplina della chiamata dell’ente creditore nelle liti contro il concessionario, distinta dal litisconsorzio necessario; la mancata chiamata non determina nullità del processo, ma espone il concessionario alle conseguenze della lite.
Cass. n. 9250/2019
Richiamata per qualificare la chiamata dell’ente creditore ex art. 39 D.Lgs. 112/1999 come onere di litis denuntiatio e non come litisconsorzio necessario.
Cass. n. 16685/2019
Richiamata nello stesso senso, a conferma della natura non necessaria ma funzionale della chiamata dell’ente creditore.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte ricorrente.
L. 228/2012
Richiamata in relazione all’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Quando si contesta un’ingiunzione o altro atto della riscossione fondato su atti presupposti autonomamente impugnabili, il punto decisivo non è solo la motivazione dell’atto finale, ma la prova della regolare notificazione degli atti prodromici, perché da essa dipende la dimostrazione della definitività della pretesa tributaria.
- La motivazione per relationem dell’atto di riscossione non basta, da sola, a provare la regolare notificazione degli avvisi di accertamento richiamati: occorre la produzione in giudizio della documentazione attestante la notificazione.
- L’onere di dimostrare la regolare sequenza tra accertamento e riscossione può gravare anche sul concessionario della riscossione quando l’atto impugnato è un suo atto proprio e la contestazione investe la mancata notificazione degli atti presupposti.
- Nelle liti contro il concessionario della riscossione non sussiste automaticamente un litisconsorzio necessario con l’ente creditore; la disciplina applicabile può imporre al concessionario di chiamare in causa l’ente, ma tale onere è distinto dalla integrazione necessaria del contraddittorio.
- La mancata chiamata dell’ente creditore, nei casi previsti dalla disciplina della riscossione, non determina di per sé nullità del giudizio, ma espone il concessionario alle conseguenze sostanziali della lite nei confronti dell’ente.
- rami
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