Cassazione Civile, Ordinanza n. 10562/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un preavviso di iscrizione ipotecaria relativo a tre cartelle di pagamento e a un avviso di accertamento. Sosteneva, in sintesi, che alcune cartelle fossero già state annullate in sede giudiziale, che le cartelle non potessero valere come titoli per procedere cautelarmente e che il preavviso non indicasse adeguatamente le modalità di tutela giudiziale. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che, al momento della notifica del preavviso, i titoli sottostanti esistessero ancora e che fosse superata la soglia minima per l'iscrizione ipotecaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame del fatto decisivo relativo all'annullamento dei titoli posti a base dell'atto impugnato e la conseguente lesione del diritto di difesa; con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza e del procedimento, omesso esame di precedenti sentenze tra le parti, violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., oltre a ultrapetizione e violazione dell'art. 112 c.p.c. L'agente della riscossione ha resistito chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, perché il successivo atto di iscrizione ipotecaria era stato annullato con sentenza passata in giudicato.
La decisione
La Corte ha rilevato sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha osservato che il preavviso di iscrizione ipotecaria è atto impugnabile e che, una volta che l'iscrizione ipotecaria successivamente effettuata sia stata annullata in giudicato, viene meno l'interesse a coltivare il giudizio sul solo preavviso, ormai sostituito dall'atto tipico caducato. Per questo ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato le spese dell'intero giudizio. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché tale meccanismo non opera in caso di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. n. 602/1973
il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca, ma prima dell'iscrizione deve essere notificata al proprietario una comunicazione preventiva con l'avviso che, in mancanza di pagamento entro trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca.
art. 19 d.lgs. n. 546/1992
l'elencazione degli atti impugnabili è tassativa ma va interpretata in senso estensivo; tra gli atti impugnabili rientra anche il preavviso di iscrizione ipotecaria quale manifestazione anticipata della pretesa.
art. 100 c.p.c.
il contribuente ha interesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale sulla pretesa tributaria quando ne riceve conoscenza.
art. 2697 c.c.
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova nel motivo di ricorso.
art. 324 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al preteso giudicato formatosi su precedenti decisioni tra le parti.
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 24 Cost.
richiamato nel percorso interpretativo estensivo della tutela giurisdizionale del contribuente.
art. 53 Cost.
richiamato nel medesimo percorso interpretativo a sostegno della tutela del contribuente.
art. 97 Cost.
richiamato a sostegno del buon andamento della pubblica amministrazione nel sistema degli atti impugnabili.
art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973
la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha funzione di consentire al debitore di interloquire e di evitare l'iscrizione, oltre a una funzione compulsoria all'adempimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973 è un atto impugnabile in via facoltativa, poiché anticipa la pretesa e consente al contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell'iscrizione.
- L'impugnazione dell'atto facoltativamente impugnabile non è un onere: l'omessa impugnazione non impedisce di contestare l'atto successivo tipico; tuttavia, una volta adottato e impugnato l'atto tipico, il giudizio sul precedente preavviso perde interesse se l'atto tipico viene annullato.
- L'annullamento con giudicato dell'iscrizione ipotecaria successivamente emessa determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio sul preavviso che l'aveva anticipata, perché viene meno l'utilità concreta della pronuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il processo di cassazione si chiude con la cessazione della materia del contendere, poiché tale definizione non equivale né a rigetto né a ordinaria inammissibilità del ricorso.
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