Cassazione Civile, Ordinanza n. 09861/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un fallimento da parte di una società che agiva quale mandataria di una veicolo di cartolarizzazione, chiedendo l’ammissione in via privilegiata ipotecaria di due crediti originariamente sorti da un contratto di mutuo fondiario e da un’apertura di credito in conto corrente garantita da ipoteca. La domanda era stata proposta come ultratardiva, assumendo l’istante di non avere ricevuto l’avviso ex art. 92 l. fall. La curatela contestava la legittimazione della richiedente, la prova scritta della titolarità del credito, l’ammissibilità dell’insinuazione e l’esistenza stessa del credito e del privilegio. Il Tribunale respingeva l’opposizione allo stato passivo perché la società istante non aveva dimostrato che gli specifici crediti fossero effettivamente compresi nella cessione in blocco, avendo prodotto solo l’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, privo del documento identificativo richiamato. In cassazione la società ricorrente articolava quattro motivi: nullità del decreto per mancata concessione di un termine a difesa a fronte dell’eccezione di carenza di titolarità; violazione delle norme sulla cessione in blocco e sull’onere probatorio per avere il tribunale escluso la prova della cessione dei crediti senza il documento identificativo; violazione delle regole sull’onere della prova e del principio di non contestazione; omesso esame di fatti decisivi e di elementi presuntivi idonei a dimostrare l’inclusione dei crediti nel perimetro della cessione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il termine a difesa è dovuto solo quando la curatela sollevi eccezioni nuove rispetto alla verifica, mentre nel caso concreto era da sempre in contestazione il fatto costitutivo dell’insinuazione, cioè la titolarità del credito; pertanto il creditore era già onerato della relativa prova e non poteva lamentare la mancata concessione di un ulteriore termine. Ha ritenuto infondati anche gli altri motivi, osservando che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito: il tribunale aveva correttamente applicato il principio per cui il creditore che chiede l’ammissione al passivo deve provare integralmente il proprio diritto, inclusa l’inclusione dello specifico credito nel perimetro della cessione; inoltre l’avviso di cessione ex art. 58 TUB e l’avviso previsto dalla l. n. 130 del 1999 hanno funzione di pubblicità-notizia e non valore costitutivo o sanante, né sostituiscono la documentazione contrattuale della cessione. La Corte ha anche condannato la ricorrente alle spese e a somme ulteriori per lite manifestamente infondata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 101 l. fall.
norma richiamata per l’insinuazione al passivo e per la domanda ultratardiva del creditore
art. 92 l. fall.
l’assenza dell’avviso al cessionario era dedotta a sostegno della tardività non imputabile
art. 98 l. fall.
norma che disciplina l’opposizione allo stato passivo
art. 107 l. fall.
richiamato dalla ricorrente tra le comunicazioni asseritamente mancanti
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
invocato per la dedotta nullità del decreto per violazione del contraddittorio
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
parametro dei motivi di violazione di legge
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di fatto decisivo
art. 24 Cost.
richiamato in relazione al diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al giusto processo e al contraddittorio
art. 101, comma secondo, c.p.c.
richiamato per la pretesa necessità di un termine a difesa
art. 1 l. n. 130 del 1999
richiamato tra le norme sulla cartolarizzazione e sulla cessione in blocco
art. 4 l. n. 130 del 1999
richiamato tra le norme sulla cartolarizzazione e sulla cessione in blocco
art. 7.1 l. n. 130 del 1999
richiamato tra le norme sulla cartolarizzazione e sulla cessione in blocco
art. 58 TUB
le formalità pubblicitarie previste non hanno efficacia costitutiva né sanante e non provano da sole l’inclusione del singolo credito ceduto
art. 2697 c.c.
il creditore che insinua il credito al passivo sopporta l’onere di provarne i fatti costitutivi, inclusa la titolarità
art. 1262 c.c.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina della cessione del credito
art. 115 c.p.c.
richiamato per sostenere che i fatti non contestati non richiedono prova
art. 99 l. fall.
richiamato in tema di prova documentale e di termini di costituzione nel giudizio di opposizione
art. 2730 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione
art. 2735 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla confessione stragiudiziale
art. 96, comma 3, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata per lite temeraria/manifesta infondatezza
art. 96, comma 4, c.p.c.
applicato per ulteriore condanna pecuniaria in favore della cassa delle ammende
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la decisione in camera di consiglio
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
applicato per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che chiede l’ammissione deve provare tutti i fatti costitutivi del proprio diritto; quando il credito derivi da una cessione in blocco, deve dimostrare anche che lo specifico credito azionato rientri nel perimetro della cessione.
- La pubblicazione dell’avviso di cessione prevista dalla disciplina delle cessioni bancarie/cartolarizzazioni ha funzione di pubblicità-notizia e non ha efficacia costitutiva né sanante; essa, da sola, non basta a provare la titolarità del singolo credito se l’identificazione del credito è rimessa a un documento non prodotto.
- Il termine a difesa nel giudizio di opposizione allo stato passivo è necessario solo se la curatela introduce eccezioni nuove; se la contestazione riguarda sin dall’origine la titolarità del credito, non vi è violazione del contraddittorio per mancata concessione di un termine ulteriore.
- Le censure di ricorso per cassazione che mirano a ottenere una diversa valutazione degli elementi documentali e presuntivi posti a base della decisione di merito sono inammissibilmente dirette a un riesame del fatto, estraneo al giudizio di legittimità.
- Quando il ricorso è manifestamente infondato e i principi applicati sono consolidati, la Corte può fare applicazione dell’art. 96 c.p.c. e dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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