Cassazione Civile, Ordinanza n. 22232/2026 del 29/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla costruzione di un fabbricato condominiale e dai successivi gravi fenomeni infiltrativi e di umidità provenienti dalla copertura e, in parte, dalle pareti perimetrali. Il condominio agiva per ottenere il risarcimento dei costi necessari a eliminare i vizi dell'opera, imputandoli all'ente committente/venditore, al direttore dei lavori e ad altri soggetti coinvolti nei lavori di costruzione e ripristino. In primo grado il tribunale aveva condannato in solido l'ente e il direttore dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c., liquidando il danno in misura inferiore a quella richiesta. In appello la decisione veniva in parte riformata, con aumento del risarcimento e con declaratoria di inammissibilità delle domande verso alcuni terzi. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1669 c.c. e delle norme sui lavori pubblici, sostenendo che per la responsabilità del committente non basti una generica ingerenza ma occorra una pregnante ingerenza nell'esecuzione, e che la qualità di soggetto pubblico escluda o attenui il rilievo di tali elementi; 2) violazione di varie norme civili e amministrative, contestando il riconoscimento tacito dei vizi e la conseguente interruzione della prescrizione/nuova obbligazione di ripristino, perché le comunicazioni sarebbero state interne e non ricettizie; 3) error in procedendo e violazione delle norme sulle impugnazioni, censurando la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva verso l'impresa esecutrice, assumendo che già in primo grado fosse stata dedotta la responsabilità diretta di quest'ultima; 4) censura conseguenziale sulla regolazione delle spese. È stato proposto anche ricorso incidentale dal direttore dei lavori, volto a contestare il tacito riconoscimento dei vizi e l'omessa pronuncia su una specifica questione relativa alla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale dell'ente sia il ricorso incidentale del direttore dei lavori. Ha ritenuto che la Corte d'appello si fosse attenuta ai principi già affermati in giurisprudenza sull'art. 1669 c.c.: la responsabilità può gravare anche sul committente che abbia mantenuto poteri di coordinamento, direttiva o sorveglianza nella realizzazione dell'opera, e tali principi valgono anche negli appalti pubblici. Ha inoltre affermato che il riconoscimento dei vizi e l'impegno a rimuoverli possono desumersi anche da fatti concludenti e che l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito non è riesaminabile in cassazione. Quanto alla domanda di manleva verso l'impresa esecutrice, la censura è stata reputata generica e non autosufficiente, perché non riportava integralmente gli atti rilevanti e mirava sostanzialmente a una diversa ricostruzione dei fatti. Il ricorso incidentale è stato parimenti respinto perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conseguentemente, l'ente e il direttore dei lavori sono stati condannati a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità, con compensazione integrale delle spese tra le altre parti costituite e con attestazione dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1669 c.c.
La responsabilità per rovina o gravi difetti dell'edificio si applica anche quando il committente abbia mantenuto poteri di coordinamento, direttiva o sorveglianza sull'esecuzione dell'opera; la norma opera anche negli appalti pubblici ed è configurata come responsabilità extracontrattuale speciale rispetto all'art. 2043 c.c.
art. 1667 c.c.
I principi sul riconoscimento dei vizi e sull'impegno a eliminarli, elaborati per la garanzia per difformità e vizi nell'appalto, sono richiamati come applicabili anche all'art. 1669 c.c.
art. 360 c.p.c.
La Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una nuova valutazione dei fatti di merito sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione; il vizio di cui al n. 5 riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di deduzioni difensive.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata comporti necessariamente la reiezione del motivo o della questione prospettata.
art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se presenta anomalie rilevanti al livello costituzionale; non basta la contestazione del cattivo apprezzamento delle prove.
art. 269 c.p.c.
Richiamato in relazione alla domanda di chiamata in causa e alla necessità di riprodurre compiutamente gli atti per rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e riprodurre specificamente gli atti e i documenti rilevanti; la loro omissione rende il motivo generico e inammissibile.
art. 13 d.p.r. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. può gravare non solo sull'appaltatore o costruttore materiale, ma anche sul committente-venditore che abbia conservato un effettivo potere di coordinamento, direttiva o sorveglianza sull'opera, purché i gravi difetti siano riconducibili all'attività da lui riservatasi.
- La disciplina dell'art. 1669 c.c. si applica anche alle opere eseguite nell'ambito di appalti pubblici; la natura pubblica del committente non esclude di per sé la responsabilità per gravi difetti dell'edificio.
- Il riconoscimento dei vizi dell'opera e l'impegno a eliminarli non richiedono forme solenni e possono risultare anche da comportamenti concludenti, come la disposizione o l'esecuzione di lavori di ripristino.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto la sussistenza dei vizi e il loro riconoscimento, tale apprezzamento non è rivedibile in cassazione se sorretto da motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove; è necessario confrontarsi con la ratio decidendi e rispettare l'onere di specifica indicazione e riproduzione degli atti rilevanti.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto una decisione su un capo o su una questione decisiva; non ricorre se la soluzione adottata implica necessariamente il rigetto della questione dedotta.
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