Cassazione Penale, Ordinanza n. 28195/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GUP del Tribunale in rito abbreviato per un fatto di detenzione/traffico di sostanza stupefacente. Il ricorso censurava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la tipicità attenuata del fatto. La Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché sostanzialmente reiterativo di una censura già esaminata e disattesa in appello con motivazione logica e coerente; ha inoltre richiamato il principio secondo cui, per negare la lieve entità, il giudice deve valutare globalmente tutti gli elementi rilevanti e spiegare perché non consentano di ritenere bilanciata la maggiore offensività del fatto. Nel caso concreto, la Corte di merito aveva valorizzato il dato ponderale, ritenuto indicativo di un traffico di entità significativa, corrispondente a 630 dosi singole di ketamina.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice richiamata per il reato principale di stupefacenti oggetto di condanna
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
ipotesi di lieve entità rispetto alla quale il giudice deve compiere una valutazione globale degli elementi normativamente rilevanti per riconoscerla o escluderla
art. 442 c.p.p.
sentenza di condanna resa nel rito abbreviato e confermata in appello
art. 27 Cost.
richiamato solo indirettamente nel riferimento alla funzione rieducativa della pena? null
art. 616 c.p.p.
base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per escludere o riconoscere la fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi rilevanti del fatto e motivare perché uno o più dati ostativi prevalgano su eventuali indici di minore offensività.
- Il dato quantitativo della sostanza e la sua idoneità a integrare un traffico non modesto possono costituire elemento decisivo per negare la lieve entità, quando il peso complessivo sia sintomatico di un'offensività non contenuta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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