Sentenza del 16/09/2019 n. 694 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile da parte dei comuni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della CTP di Pesaro che aveva respinto la richiesta di rimborso di 78.028,04 euro, oltre interessi e rivalutazione, versati negli anni 2007-2010 a titolo di tassa di concessione governativa sui contratti di telefonia mobile. Il Comune sosteneva: la violazione dell'art. 23 Cost.; l'abrogazione, espressa o implicita, delle disposizioni che prevedono la tassa; e l'assenza del presupposto impositivo, poiché il contratto di abbonamento telefonico avrebbe sostituito la licenza d'esercizio. Invocava inoltre l'estensione ai Comuni dell'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha aderito al principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 9560/2014, secondo cui la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile non è stata abrogata dal Codice delle comunicazioni elettroniche ed è dovuta anche dagli enti locali. L'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato non può essere estesa automaticamente ai Comuni, poiché questi ultimi, pur essendo enti pubblici, sono distinti dalle amministrazioni statali. La richiesta di rimborso è stata quindi definitivamente rigettata. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della materia e per i precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Norme richiamate
Art. 23 della Costituzione
Il Comune ne ha dedotto la violazione, ma il giudice ha ritenuto infondate le contestazioni e ha confermato la legittimità dell'imposizione.
D.P.R. n. 641/1972, tariffa allegata, art. 21
La disposizione costituisce la base normativa della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile. Il giudice ha ritenuto che non fosse stata abrogata e che l'esenzione prevista per le Amministrazioni dello Stato non comprendesse automaticamente i Comuni.
D.P.R. n. 641/1972
Prevede l'esenzione per le Amministrazioni dello Stato, ma non contiene una specifica esenzione per gli enti locali. Le agevolazioni fiscali sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente.
D.P.R. n. 156/1973, art. 318
Il Comune ne ha sostenuto l'abrogazione, ma la tesi non è stata accolta; la disciplina della tassa è stata ritenuta ancora applicabile.
D.L. n. 151/1991, art. 3
Il Comune ne ha sostenuto l'abrogazione implicita, ma il giudice ha escluso che tale disposizione abbia eliminato il presupposto della tassa.
D.M. n. 33/1990, art. 23
Anche l'asserita abrogazione implicita di questa disposizione non è stata ritenuta idonea a escludere l'obbligo tributario.
D.Lgs. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche
Il Codice non ha determinato l'abrogazione implicita della tassa di concessione governativa. La sostituzione della licenza con il contratto di abbonamento non ha eliminato l'obbligo di pagamento.
D.Lgs. n. 165/2001, art. 1, comma 2
La norma distingue i Comuni dalle Amministrazioni dello Stato, pur ricomprendendoli entrambi tra le amministrazioni pubbliche. Tale distinzione impedisce di estendere automaticamente ai Comuni le esenzioni previste espressamente per lo Stato.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9560 del 2 maggio 2014
Ha stabilito che la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile è dovuta e che l'esenzione spettante alle Amministrazioni dello Stato non si applica ai Comuni in assenza di una specifica previsione legislativa.
Massime di principio
- Un Comune non può beneficiare automaticamente delle esenzioni fiscali previste per le Amministrazioni dello Stato: occorre una disposizione normativa espressa che includa gli enti locali.
- Le norme tributarie agevolative o di esenzione costituiscono eccezioni alla regola generale e devono essere interpretate restrittivamente, senza applicazioni analogiche.
- La sostituzione della licenza telefonica con un contratto di abbonamento non comporta, di per sé, l'abrogazione della tassa di concessione governativa, se la disciplina impositiva non è stata espressamente eliminata.
- Quando esiste un orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte di cassazione sulla medesima questione, i giudici di merito tendono a conformarsi a tale interpretazione.
- In casi analoghi, un ente locale che chieda il rimborso della tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile deve dimostrare una specifica norma di esenzione o una concreta abrogazione della disciplina impositiva; la mera natura pubblica dell'ente non è sufficiente.
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