Sentenza del 02/04/2015 n. 6689 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione su un'istanza di rimborso IVA. La società, esercitando attività esenti, sosteneva di aver sopportato l'IVA sugli acquisti senza poterla detrarre e riteneva di avere quindi diritto al rimborso, anche in ragione del presunto contrasto della disciplina nazionale con la normativa europea. L'Amministrazione ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'IVA assolta per beni e servizi destinati esclusivamente ad attività esenti non è detraibile né automaticamente rimborsabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il quarto motivo di ricorso, assorbendo gli altri motivi. Ha affermato che l'esenzione prevista dalla direttiva IVA riguarda la rivendita di beni acquistati per un'attività esente soltanto quando tali beni non abbiano formato oggetto di detrazione, ma non attribuisce un diritto al rimborso dell'IVA pagata per beni o servizi destinati esclusivamente ad attività esenti. La sentenza d'appello è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 13, parte B, lett. c), della direttiva 77/388/CEE
L'esenzione si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente, ove gli stessi non abbiano formato oggetto di un diritto a detrazione.
La disposizione non consente di ottenere il rimborso dell'IVA pagata per acquisti destinati esclusivamente ad attività esenti e non detraibili.
Art. 13, parte B, lett. e), della direttiva 77/388/CEE
Il mancato adeguamento della normativa nazionale agli obblighi europei non comporta automaticamente, per il contribuente, un diritto al rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti destinati ad attività esenti.
Art. 17 della direttiva 77/388/CEE
Il diritto alla detrazione dell'IVA a monte presuppone che i beni o servizi acquistati siano collegati a operazioni assoggettate a IVA; non è sufficiente che rientrino nell'oggetto dell'impresa.
Art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Non è ammessa la detrazione dell'IVA relativa ad acquisti di beni o servizi destinati al compimento di operazioni esenti o non soggette a imposta.
Cassazione, Sezioni Unite, n. 27207/2009
Ha escluso che dalla giurisprudenza europea derivi un diritto al rimborso dell'IVA pagata per beni o servizi destinati esclusivamente ad attività esenti.
Massime di principio
- L'IVA assolta sugli acquisti destinati esclusivamente a operazioni esenti non è normalmente detraibile e il semplice fatto che l'imposta sia stata pagata non crea, di per sé, un diritto al rimborso.
- Il diritto alla detrazione dipende dal collegamento diretto tra l'acquisto e operazioni imponibili; la mera inerenza all'attività d'impresa non è sufficiente.
- Un eventuale inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalla normativa europea non comporta automaticamente il rimborso dell'IVA non detraibile secondo le regole ordinarie.
- Il rimborso può essere riconosciuto solo se ricorrono specifici presupposti, tra cui la prova che l'IVA non sia stata detratta a monte dal fornitore nei casi rilevanti.
- Le questioni di decadenza a favore dell'Amministrazione possono essere rilevate d'ufficio dal giudice, anche se non tempestivamente dedotte nei gradi precedenti.
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