Sentenza del 25/11/2015 n. 4909 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva respinto il ricorso contro una cartella di pagamento di euro 2.722,56, emessa per l'iscrizione a ruolo provvisoria in pendenza del ricorso contro un avviso di accertamento relativo a un maggior reddito di partecipazione. In appello ha sostenuto la nullità della cartella per la mancata indicazione e sottoscrizione del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a), della legge n. 212 del 2000, chiedendo anche l'annullamento degli atti presupposti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile, perché generica e riferita ad atti non impugnati nel giudizio, la richiesta di annullamento di tutti gli atti presupposti. Ha poi rigettato l'appello, ritenendo che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non determinasse la nullità della cartella, poiché questa era riferita a ruoli consegnati prima del 1 giugno 2008, data dalla quale la nullità è stata espressamente prevista. Inoltre, il contribuente non aveva dedotto né dimostrato uno specifico pregiudizio derivante dall'omissione. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata, con condanna del ricorrente al pagamento di euro 300,00 oltre accessori in favore dell'Agenzia delle Entrate. Nulla è stato disposto sulle spese nei confronti di SERIT Sicilia S.p.A., non costituita.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettera a
Per qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione si deve indicare il responsabile del procedimento.
L'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento, nella versione applicabile al caso, non comportava automaticamente la nullità della cartella in caso di omissione.
Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31
La cartella di pagamento contiene, a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella. Le disposizioni si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008; la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità.
La nullità per omessa indicazione del responsabile del procedimento opera soltanto per le cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008 in poi; per i ruoli anteriori l'omissione non determina nullità.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 25
La disposizione disciplina la cartella di pagamento, alla quale il legislatore ha successivamente collegato l'obbligo, a pena di nullità, dell'indicazione dei responsabili dei procedimenti.
Costituzione, artt. 3, 23, 24, 97 e 111
La Corte costituzionale ha ritenuto non irragionevole né lesiva dei principi costituzionali la disciplina transitoria che limita la nullità alle cartelle relative a ruoli consegnati dal 1 giugno 2008.
Cassazione civile, sentenze e ordinanze n. 15221/2012, n. 8613/2011 e n. 13474/2013
La giurisprudenza richiamata conferma che, per i ruoli anteriori al 1 giugno 2008, l'omessa indicazione del responsabile non causa nullità della cartella; inoltre, l'ordinamento non tutela la mera irregolarità astratta, ma richiede la deduzione e la prova di un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
Corte costituzionale, sentenza n. 58/2009
La Corte ha escluso che, prima dell'introduzione della disciplina espressa del 2008, la mancata indicazione del responsabile del procedimento comportasse la nullità della cartella.
Massime di principio
- Per valutare la validità di una cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento occorre individuare la data di consegna del ruolo, non soltanto la data di notifica della cartella.
- Se il ruolo è stato consegnato prima del 1 giugno 2008, l'omissione del responsabile del procedimento non determina, di regola, la nullità della cartella.
- Per gli atti soggetti alla disciplina successiva al 1 giugno 2008, l'indicazione dei responsabili dei procedimenti di iscrizione a ruolo, emissione e notificazione è richiesta a pena di nullità.
- La contestazione di un vizio formale deve essere specifica e, ove richiesto, deve indicare il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa; la mera denuncia di un'irregolarità astratta può non essere sufficiente.
- Non è possibile ottenere in modo generico l'annullamento di tutti gli atti presupposti: ciascun atto deve essere individuato e impugnato nei modi e nei termini previsti.
- Quando la cartella riguarda un'iscrizione provvisoria in pendenza di ricorso contro l'accertamento presupposto, l'esito del giudizio sulla cartella può dipendere dalla validità e dall'esito dell'accertamento principale, salvo vizi propri della cartella.
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