Cassazione Civile, Sentenza n. 5586/2021 del 02/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia (vizi di motivazione e errata applicazione dell'art. 38 e dell'art. 2697 c.c.), dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha cassato la sentenza della C.T.R. per le parti accolte e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione per il riesame di merito e per la liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico ("redditometro") per gli anni 2005 e 2006, nei quali l'Ufficio aveva contestato maggiori redditi determinati in base agli indicatori di capacità di spesa (immobile, mutui, autoveicoli, imbarcazione e altro). L'Agenzia deduceva vizi di motivazione della C.T.R. e la mancata corretta applicazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'onere probatorio a carico del contribuente
Norme richiamate
d.P.R. n. 600/1973, art. 38
Permette all'Amministrazione di determinare sinteticamente il reddito in base ad elementi certi e indicatori di capacità di spesa quando il reddito così determinato si scosta di almeno un quarto da quello dichiarato; la Corte sottolinea che il contribuente può controprovare solo con idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o sottoposti a ritenuta e che ne provi entità e durata
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
Richiamato dall'Agenzia rispetto ai profili di motivazione e allegazione; usato per contestare la insufficiente motivazione della sentenza impugnata
codice di procedura civile, disposizioni di attuazione
art. 132 disp. att. cod. proc. civ., comma 2, n. 4; art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Riferimenti procedurali utilizzati per censurare la motivazione apparente e l'omessa indicazione degli elementi di fatto alla base del convincimento della C.T.R.
codice di procedura civile, art. 360
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5
Norma invocata per i mezzi di cassazione (vizio di motivazione, omessa motivazione, violazione di norme sostanziali); la Corte ha accolto i motivi riferiti ai vizi di motivazione e alla errata applicazione dell'art. 38
codice civile, art. 2697
Richiama l'onere della prova: la Corte ricorda che, in caso di accertamento sintetico, il contribuente ha l'onere di fornire prova documentale dell'esistenza e della durata di redditi esenti o soggetti a ritenuta che giustifichino le spese
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici (redditometro) l'Amministrazione può determinare il reddito sulla base di elementi certi e indicatori di spesa quando lo scostamento è almeno del 25% rispetto al dichiarato e, se ciò si verifica per il numero di annualità previsto, può procedere all'accertamento induttivo
- Il contribuente che contesta un accertamento sintetico ha l'onere di fornire documentazione idonea non solo a dimostrare la mera disponibilità di redditi alternativi, ma la loro entità e la durata di possesso (es. estratti conto, contratti, certificazioni) per dimostrare che tali redditi hanno effettivamente coperto le spese contestate
- La Commissione tributaria che annulla un accertamento deve motivare compiutamente e indicare gli elementi probatori e le ragioni logiche e giuridiche del suo convincimento: motivazione generica o apodittica può essere censurata in Cassazione
- Non vanno confusi gli studi di settore/parametri con l'accertamento sintetico ex art. 38: il redditometro è diverso per finalità e criteri applicativi e deve essere applicato secondo i relativi commi previsti dalla norma
- In caso di carenza probatoria documentale del contribuente, il giudice deve valutare la congruità degli elementi induttivi forniti dall'Ufficio e, in presenza di ragionevole apprezzamento degli stessi, può confermare l'accertamento; viceversa, l'errata o insufficiente motivazione del giudice di merito può determinare cassazione e rinvio
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