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Ordinanza

Ordinanza n. 444/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - della deliberazione 13 dicembre 2022, n. 681/2022/E/EEL, recante “Adozione di un provvedimento prescrittivo nei confronti della società Eviva (ex Energetic Source) S.P.A in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica”, comunicata alla ricorrente in data 14 dicembre 2022; - dell'atto di quantificazione degli importi oggetto del provvedimento prescrittivo a carico di Eviva caricato sul portale “Settlement” del sito internet di Terna e della correlata fattura n. 0000002202033416 emessa in data in data 20.12.2022, trasmessa in formato elettronico attraverso il servizio di interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate, per un importo pari a euro 1.773.559,76; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto, ma comunque lesivo delle posizioni giuridiche soggettive della ricorrente, ivi inclusi: a) la deliberazione ARERA 25 maggio 2021, n. 217/2021/E/EEL, recante “Avvio di procedimenti per l'ottemperanza alle sentenze del giudice amministrativo in tema di strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica” e della relativa Tabella 1; b) la nota ARERA 29.7.2021, trasmessa alla ricorrente in pari data, recante la comunicazione delle risultanze istruttorie.

Giustizia amministrativa202300279

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prescrittivo dell’ARERA relativo a strategie di programmazione non diligenti di energia elettrica, con quantificazione degli importi e fattura per euro 1.773.559,76

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione dell’ARERA che ha adottato un provvedimento prescrittivo in ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato in materia di strategie di programmazione non diligenti dell’energia elettrica. Sono stati inoltre impugnati l’atto di quantificazione degli importi caricato sul portale Settlement di Terna, la fattura emessa per euro 1.773.559,76, la deliberazione di avvio dei procedimenti di ottemperanza e la comunicazione delle risultanze istruttorie. Dal testo dell’ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione nel merito, alla luce di eventuali fatti o atti sopravvenuti, e se siano necessari ulteriori incombenti istruttori.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto che la società ricorrente dichiari motivatamente, entro il 20 maggio 2026, se permanga l’interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiorni la situazione della vicenda indicando gli eventuali fatti o atti sopravvenuti e l’eventuale necessità di istruttoria. Ha ordinato inoltre all’ARERA di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, sugli eventuali provvedimenti o atti sopravvenuti e sugli elementi eventualmente incidenti sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio. Il giudice ha avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione relativa alla permanenza dell’interesse potrà essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sulla legittimità degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibile valutazione dell’inerzia processuale e alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base dei poteri istruttori esercitati dal collegio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando il comportamento processuale della parte evidenzi in modo implicito ma inequivoco il disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal TAR tra le disposizioni processuali applicate all’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, l’inerzia entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • In presenza di possibili fatti o atti sopravvenuti idonei a incidere sull’interesse alla decisione o sull’esito della controversia, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori rivolti sia alla parte ricorrente sia all’amministrazione, chiedendo aggiornamenti documentati sulla vicenda.
  • La verifica della permanenza dell’interesse alla decisione costituisce un accertamento processuale preliminare che può essere svolto prima della calendarizzazione della causa per l’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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