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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37021/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata in appello per furto aggravato. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per furto aggravato. L'unico motivo riguardava la dedotta contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente motivato sui presupposti ostativi. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte d'appello aveva motivato in modo ampio sull'abitualità della condotta, valorizzando precedenti non risalenti e relativi a delitti della stessa indole, parametro ostativo incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. secondo i criteri delle Sezioni Unite Tushaj.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    norma incriminatrice del furto, quale reato base oggetto della condanna

  • art. 625, n. 2, c.p.

    aggravante del furto contestata e ritenuta in sentenza

  • art. 131-bis c.p.

    causa di non punibilità esclusa dalla Corte territoriale per la presenza di un parametro ostativo legato all'abitualità della condotta e ai precedenti specifici o della stessa indole

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il giudice di merito accerti l'abitualità della condotta sulla base di precedenti non risalenti nel tempo e riferiti a reati della stessa indole.
  • In sede di legittimità, la censura sulla motivazione che esclude l'art. 131-bis c.p. è manifestamente infondata se la sentenza impugnata ha dato conto in modo congruo e coerente dei parametri ostativi previsti dalla norma.
  • Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità, assumono rilievo i precedenti dell'imputato e la loro attinenza a delitti omogenei rispetto al fatto contestato, secondo i criteri elaborati dalle Sezioni Unite.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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