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Legge

L.R. Calabria 35/2011

Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25,

Normativa regionaleL.R. Calabria 35/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge riconosce in Calabria la Fondazione “Tommaso Campanella” come ente di diritto pubblico con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, la inserisce nel sistema sanitario regionale e ne disciplina funzioni, personale, finanziamenti, vigilanza, percorso verso l’IRCCS e possibile scioglimento. Tuttavia l’intero testo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 214/2012.

Riconoscimento della Fondazione Tommaso Campanella come ente pubblico sanitario regionale

Riconoscimento della Fondazione Tommaso Campanella come ente pubblico

La legge regionale della Calabria disciplina la trasformazione della Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” in ente di diritto pubblico, con personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa e contabile. Il provvedimento si colloca nell’ambito del sistema sanitario regionale e riguarda esclusivamente il territorio calabrese.

Finalità e ruolo nel sistema sanitario regionale

La Fondazione è inserita nel servizio sanitario regionale e deve operare in coerenza con la programmazione regionale. La sua missione è la realizzazione e organizzazione di un presidio sanitario a base ospedaliera, idoneo ad assicurare sull’intero territorio regionale interventi di prevenzione, ricovero e cura, riabilitazione e ricerca in campo oncologico. È inoltre prevista l’integrazione tra Servizio sanitario regionale e Università “Magna Graecia” di Catanzaro, per la gestione coordinata di assistenza, didattica e ricerca.

La Fondazione è indicata come strumento di raccordo tra Regione e Università per garantire il coinvolgimento delle rispettive rappresentanze istituzionali nelle funzioni integrate necessarie allo sviluppo delle attività oncologiche e al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale.

Attività consentite e limiti operativi

La Fondazione deve perseguire principalmente attività di ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria in oncologia, sia clinica sia traslazionale, nel rispetto della programmazione nazionale e regionale. Tra le altre finalità sono previste:

  • trasferimento dei risultati della ricerca nei processi assistenziali regionali;
  • programmi di formazione professionale ed educazione sanitaria;
  • sperimentazione di modelli innovativi di gestione e organizzazione sanitaria;
  • supporto alle attività di istruzione e formazione pre e post laurea;
  • studio e ricerca con misure preventive nelle aree ad alta incidenza tumorale;
  • promozione degli screening oncologici per le principali neoplasie.

L’attività della Fondazione è vincolata a tali finalità: non possono essere svolte attività diverse, salvo quelle direttamente connesse o strumentali.

Statuto, regolamento e adeguamenti organizzativi

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione della Fondazione, sentiti Regione e Università, deve approvare una proposta di adeguamento dello statuto alla nuova qualificazione pubblicistica e trasmetterla alla Giunta regionale. La Giunta ha 30 giorni per approvarla; in mancanza di un provvedimento espresso, lo statuto si intende approvato.

Lo statuto disciplina il funzionamento degli organi della Fondazione, del Consiglio di amministrazione e i rapporti tra gli organi stessi. Dopo l’approvazione, il Presidente della Regione deve compiere gli adempimenti conseguenti, compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche private.

Le eventuali modifiche statutarie successive devono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione e approvate dalla Giunta con la stessa procedura. Entro 30 giorni dal ricevimento delle direttive regionali in materia di personale e organizzazione, deve essere adottato un regolamento di organizzazione e funzionamento coerente con lo statuto e con la normativa regionale e nazionale.

Personale e dotazioni organiche

Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del Servizio sanitario regionale. La Fondazione può inoltre avvalersi di personale delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Regione in posizione di comando o assegnazione temporanea secondo la normativa vigente e i contratti collettivi nazionali.

Entro 60 giorni dall’approvazione dello statuto, la Giunta regionale deve emanare direttive per definire le dotazioni organiche della Fondazione e l’attribuzione del personale, sulla base delle regole dettate dalla legge regionale n. 24 del 2008 e dal regolamento regionale n. 13 del 2009.

Finanziamenti e risorse economiche

Le fonti di finanziamento della Fondazione comprendono:

  • gli stanziamenti previsti dall’articolo 12, comma 2, del d.lgs. 502/1992;
  • finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, edilizia sanitaria e spese di primo impianto;
  • finanziamenti pubblici e privati.

Sono considerati ricavi i proventi delle attività istituzionali, gli specifici finanziamenti pubblici e privati, i frutti e le rendite dei beni non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali, i proventi delle attività previste dalla disciplina richiamata e i lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio. È inoltre vietato utilizzare finanziamenti destinati alla ricerca per finalità diverse.

Vigilanza regionale

La Giunta regionale, tramite il Dipartimento Salute e Politiche sanitarie, esercita la vigilanza sull’attività della Fondazione. Sono sottoposti a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere:

  • il programma annuale di attività;
  • il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale;
  • il bilancio d’esercizio;
  • gli atti che vincolano il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni.

Percorso verso il riconoscimento come IRCCS

La legge prevede un percorso finalizzato al riconoscimento della Fondazione come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Entro quattro anni dall’istituzione come ente di diritto pubblico, la Regione deve promuovere tale riconoscimento ai sensi del d.lgs. 288/2003.

Lo statuto deve essere corredato da un cronoprogramma con obiettivi e scadenze utili a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. La Regione effettua verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e assistenza, in coerenza con le risorse assegnate; la Fondazione deve trasmettere una relazione al Dipartimento tutela della salute entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del semestre.

Entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di riconoscimento, la Giunta regionale deve presentare al Consiglio una proposta di modifica della legge per adeguare l’ordinamento interno della Fondazione al d.lgs. 288/2003. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di modifica, gli organi della Fondazione riconosciuta come IRCCS devono essere rinnovati, cessando contestualmente quelli preesistenti.

Scioglimento e liquidazione

Se per due verifiche semestrali consecutive la Giunta accerta il mancato rispetto del cronoprogramma, oppure se al termine del quadriennio non interviene il riconoscimento IRCCS, la Fondazione è soppressa con deliberazione della Giunta regionale.

In caso di scioglimento:

  • il patrimonio è devoluto ai soci fondatori secondo le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, tenendo conto dei conferimenti iniziali;
  • i beni concessi in uso alla Fondazione e all’Università tornano nel patrimonio e nella disponibilità di quest’ultima;
  • la Giunta, d’intesa con il Rettore dell’Università di Catanzaro, nomina un commissario liquidatore;
  • con l’insediamento del commissario decadono Presidente, componenti del Consiglio di amministrazione, Direttore generale, Direttore amministrativo, Direttore sanitario, Direttore scientifico, componenti del Comitato tecnico-scientifico e membri del Collegio sindacale.

Il commissario deve predisporre un piano esecutivo per ricondurre attività e funzioni della Fondazione nell’ambito dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini”, garantendo la continuità assistenziale. Il piano va approvato dal Presidente della Regione e dal Rettore e realizzato entro 60 giorni; in caso di ritardo è prevista la riduzione del 70% di ogni eventuale emolumento del commissario fino a conclusione dell’incarico.

Il piano deve prevedere anche la riconduzione delle unità operative esistenti nell’organizzazione dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Mater Domini” quando presentino rilevanti volumi di attività e interesse per la riduzione della migrazione sanitaria. I rapporti di lavoro del personale in servizio presso tali unità proseguono senza soluzione di continuità, se il personale possiede i titoli richiesti e sia stato assunto con procedura selettiva pubblica. Per eventuali eccedenze si applicano le procedure di mobilità del d.lgs. 165/2001. Con la chiusura della liquidazione la legge cessa di avere efficacia.

Disposizioni transitorie e regime commissariale

Per garantire continuità assistenziale, la Fondazione già esistente era autorizzata a bandire ed espletare procedure selettive conformi a quelle pubbliche per l’accesso ai ruoli del SSN; una volta riconosciuta ente pubblico, poteva assumere il personale idoneo nei limiti della dotazione organica e delle risorse assegnate. Questa previsione è stata oggetto di modifica successiva e, come l’intero testo della legge, è stata poi dichiarata costituzionalmente illegittima.

Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità calabrese, le competenze attribuite alla Giunta e al Presidente sono esercitate dal Presidente della Regione in qualità di commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Abrogazioni e coordinamento normativo

La legge abroga l’articolo 21 della l.r. 29/2002, alcune disposizioni di leggi regionali del 2009 e del 2011 e la l.r. 8/2011. Sono inoltre abrogate tutte le norme regionali incompatibili. Restano salvi gli effetti già prodotti dagli atti previgenti, mentre l’effetto abrogativo relativo all’articolo 21 della l.r. 29/2002 e agli atti collegati si produce dalla data di trasformazione della Fondazione in ente di diritto pubblico.

Esito di costituzionalità e attualità della disciplina

La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, come modificato, e in via consequenziale dell’intero testo della legge regionale n. 35 del 2011 e della legge regionale n. 50 del 2011. La disciplina, pertanto, non è utilizzabile come base normativa vigente.

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