Sentenza n. 7577/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13581/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del nulla osta dell’Ente Parco dei Castelli Romani per la realizzazione di una costruzione bifamiliare sul lotto n. 4 del piano di lottizzazione Poggi D’Oro
Esito
Favorevole al resistente (ente parco)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario aveva impugnato il diniego del nulla osta richiesto il 7 novembre 2022 per realizzare una costruzione bifamiliare nel Comune di Velletri. L’Ente Parco aveva negato l’autorizzazione in ragione delle misure di salvaguardia applicabili nell’area protetta e della classificazione dell’area come paesaggio naturale di continuità, richiamando anche il divieto di opere suscettibili di compromettere la tutela del paesaggio. In primo grado il TAR Lazio aveva respinto il ricorso. In appello il privato ha dedotto: 1) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, perché la questione della collocazione temporale del piano di lottizzazione rispetto all’art. 63, comma 4, del PTPR non sarebbe stata discussa tra le parti, chiedendo la rimessione al primo giudice; 2) errore della sentenza e difetto di motivazione, sostenendo che la deliberazione comunale del 29 settembre 2000 avesse approvato il piano e lo schema di convenzione entro il periodo temporale previsto dall’art. 63, comma 4, del PTPR, nonché lamentando l’omesso esame della censura relativa all’art. 145, comma 3, del d.lgs. 42/2004; 3) violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per mancato riscontro alle osservazioni presentate nel procedimento e mancata spiegazione delle ragioni per cui la fattispecie sarebbe stata estranea alla disciplina transitoria del PTPR. In appello è stato inoltre prodotto un nulla osta del 2025 relativo al completamento di opere di urbanizzazione del medesimo piano, ma concernente interventi e particelle diversi.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha escluso la violazione del contraddittorio: la questione temporale era stata introdotta nel giudizio di primo grado e aveva formato oggetto del contraddittorio; inoltre, spetta al giudice interpretare la normativa rilevante entro la cornice dei motivi dedotti. Quanto all’art. 63, comma 4, del PTPR, la disposizione fa salve le previsioni degli strumenti attuativi approvati tra l’entrata in vigore della l.r. 24/1998 e la pubblicazione dell’adozione del PTPR, purché conformi alle condizioni indicate. La convenzione di lottizzazione rilevante è stata stipulata il 3 settembre 2009, fuori da tale arco temporale; la deliberazione comunale del 29 settembre 2000 era una mera adozione, mentre l’approvazione conclusiva rilevante è intervenuta nel 2009. Il giudice ha inoltre rilevato che l’intervento ricade in area classificata come paesaggio naturale di continuità, per la quale l’art. 24 del PTPR vieta la costruzione di manufatti fuori terra o interrati, salvo le eccezioni ivi previste. La censura relativa all’art. 10-bis è stata respinta: l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, essendo sufficiente la motivazione complessiva dell’atto; nel caso concreto le deduzioni dell’interessato non hanno dimostrato carenze o errori nelle valutazioni poste a fondamento del diniego. Il nulla osta del 2025 non ha inciso sulla controversia, poiché riguardava il completamento di opere di urbanizzazione già assentite e non un nuovo intervento edilizio autonomo. La sentenza di primo grado è quindi confermata; spese del grado d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, PTPR della Regione Lazio
la quale fa “salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della l.r. 24/1998 e fino alla data di pubblicazione dell’adozione del PTPR purché conformi ai PTP approvati nel rispetto delle modalità di tutela delle aree tutelate per legge di cui al capo II della l.r. 24/1998”.
La salvaguardia transitoria riguarda gli strumenti urbanistici attuativi approvati entro l’intervallo temporale indicato e alle condizioni di conformità previste. Nel caso concreto la convenzione di lottizzazione fu stipulata nel 2009, mentre la deliberazione del 2000 costituiva una mera adozione e non l’approvazione conclusiva rilevante.
art. 24 PTPR della Regione Lazio
il quale espressamente vieta la “costruzione di manufatti fuori terra o interrati (art. 3c.1 DPR 380/2001 lettera e.1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione non rientranti nella lettera d del DPR 380/2001”.
Per l’area classificata come paesaggio naturale di continuità il PTPR vieta la costruzione di manufatti fuori terra o interrati, comprese le demolizioni e ricostruzioni non riconducibili all’eccezione indicata dalla disposizione; tale disciplina sostiene il diniego dell’intervento edilizio.
art. 10-bis l. 241/1990
nell’ambito di un procedimento amministrativo, la presentazione di memorie ai sensi dell' articolo 10-bis cit. non impone la puntuale e analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata, essendo sufficiente la motivazione complessivamente resa a sostegno dell'atto stesso
Le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis non devono essere confutate singolarmente e analiticamente, se la motivazione complessiva del provvedimento espone sufficientemente le ragioni della decisione; nella fattispecie le deduzioni non hanno dimostrato l’incompletezza o l’erroneità delle valutazioni amministrative.
art. 73, comma 3, c.p.a.
la questione della riconducibilità temporale del piano di lottizzazione al periodo contemplato dal richiamato art. 63, comma 4, del PTPR della Regione Lazio è stata introdotta nel giudizio e ha formato oggetto del contraddittorio (v. primo motivo di ricorso di primo grado - pagina 5).
Non sussiste violazione del contraddittorio quando la questione rilevante è stata introdotta nel giudizio e ha formato oggetto del confronto processuale, anche se il giudice ne sviluppa l’interpretazione giuridica.
art. 101, comma 2, c.p.a.
In relazione al secondo motivo di appello, concernente la riconducibilità del piano di lottizzazione all’ambito temporale previsto dall’art. 63, comma 4, del PTPR, oltre a ribadire quanto sopra in ordine alla rilevanza della disciplina, occorre partire dal testo della disposizione
Il motivo di primo grado riproposto in appello è esaminato alla luce della disciplina rilevante e della ricostruzione dell’iter di approvazione del piano.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che fa salve le previsioni degli strumenti urbanistici attuativi entro un determinato arco temporale richiede che l’approvazione conclusiva dello strumento ricada in tale intervallo; la mera adozione intervenuta in tempo utile non equivale all’approvazione quando questa si perfeziona successivamente.
- La presentazione di osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non obbliga l’amministrazione a confutarle una per una: è sufficiente che la motivazione complessiva del provvedimento dia conto delle ragioni della decisione, salvo che le osservazioni evidenzino carenze o errori nelle valutazioni poste a fondamento dell’atto.
- La produzione di un provvedimento amministrativo sopravvenuto non determina il venir meno dell’interesse alla decisione quando esso riguarda un intervento distinto per natura e presupposti autorizzativi, anche se inserito nel medesimo piano urbanistico.
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