Cassazione Civile, Ordinanza n. 14628/2026 del 17/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recuperato per l’anno 2016 l’imposta unica sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di un bookmaker stabilito in altro Stato membro e del connesso centro di trasmissione dati operante in Italia, qualificati come coobbligati solidali. La contribuente ha impugnato l’atto contestando, in sintesi: l’asserita inapplicabilità della disciplina sulla imposta unica a un operatore estero che svolge attività lecita; la pretesa sopravvenuta applicazione dell’art. 1, comma 945, l. n. 208/2015, con tassazione sul margine e non sui ricavi; la violazione dei principi UE di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di disapplicazione della normativa interna; la legittimità della base imponibile forfetaria e, infine, la condanna alle spese e l’omessa pronuncia sulle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali sulla soggettività passiva e sulla compatibilità eurounitaria della disciplina dell’imposta unica, rilevando che la questione era già stata decisa dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE, con esclusione di discriminazioni e senza necessità di ulteriore rinvio pregiudiziale o disapplicazione. Ha inoltre ritenuto corretto l’inquadramento della base imponibile forfetaria per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, e infondati i motivi sulle spese. Un motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste a titolo di responsabilità aggravata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, commi 64, 66, 643, 644 e 945, L. 220/2010, L. 190/2014 e L. 208/2015
comma 64; comma 66, lett. b); comma 643; comma 644, lett. g); comma 945
La disciplina sull’imposta unica sulle scommesse si applica anche agli operatori che raccolgono scommesse in Italia per conto di soggetti esteri; per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale opera una base imponibile forfetaria, mentre la modifica del 2015 incide solo sulle modalità di calcolo per i soggetti rientranti nella nuova disciplina e non elimina il previgente sistema per gli altri soggetti.
d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, artt. 1-4
art. 3; art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1
L’imposta unica colpisce l’attività di organizzazione e gestione delle scommesse e può riguardare sia il bookmaker sia il centro di raccolta/intermediazione, in solido; per i soggetti non autorizzati o non collegati al totalizzatore è ammessa la determinazione induttiva della base imponibile.
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti, quando l’imposta si applica in modo non discriminatorio a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale.
art. 267 TFUE
Non ricorrono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione sia già stata chiarita da una pronuncia della Corte di giustizia relativa alla medesima disciplina.
art. 3, 24, 53 e 97 Cost.
La base imponibile forfetaria e il regime applicabile ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale sono stati ritenuti compatibili con i parametri costituzionali richiamati, in quanto fondati su criteri ragionevoli e non lesivi della capacità contributiva, con possibilità di prova contraria.
art. 112 c.p.c.
Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione non risulti specificamente e tempestivamente introdotta nei gradi di merito e riprodotta in appello.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata in camera di consiglio è compatibile con questioni già consolidate in giurisprudenza; la mancata adesione alla proposta che poi venga confermata può integrare i presupposti per la condanna aggravata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La definizione del ricorso in conformità alla proposta può giustificare la condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata, quale reazione all’abuso del diritto di difesa.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, e la loro liquidazione non è censurabile solo perché il giudice non abbia espressamente motivato il mancato esercizio del potere di compensazione.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non richiede specifica motivazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può gravare sia sul bookmaker sia sul centro di raccolta/intermediazione che partecipi all’organizzazione e gestione delle scommesse sul territorio italiano, con obbligazione solidale paritetica.
- La disciplina interpretativa del 2010 e le successive modifiche non eliminano automaticamente il previgente regime per tutti i soggetti: occorre distinguere tra periodi d’imposta, rapporti già regolati e soggetti collegati o non collegati al totalizzatore nazionale.
- Quando la Corte di giustizia UE si sia già pronunciata sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, non è dovuto un nuovo rinvio pregiudiziale se non emergono questioni nuove o non già decise.
- La previsione di una base imponibile forfetaria per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale è legittima se giustificata dall’impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta, purché resti ammissibile la prova contraria del contribuente.
- La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta specificamente coltivata nei gradi di merito e riproposta in appello.
- La condanna alle spese segue la soccombenza e il mancato esercizio del potere di compensazione non deve essere motivato; la definizione del ricorso in adesione alla proposta camerale può fondare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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