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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14628/2026 del 17/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha recuperato per l’anno 2016 l’imposta unica sulle scommesse, oltre interessi e sanzioni, nei confronti di un bookmaker stabilito in altro Stato membro e del connesso centro di trasmissione dati operante in Italia, qualificati come coobbligati solidali. La contribuente ha impugnato l’atto contestando, in sintesi: l’asserita inapplicabilità della disciplina sulla imposta unica a un operatore estero che svolge attività lecita; la pretesa sopravvenuta applicazione dell’art. 1, comma 945, l. n. 208/2015, con tassazione sul margine e non sui ricavi; la violazione dei principi UE di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di disapplicazione della normativa interna; la legittimità della base imponibile forfetaria e, infine, la condanna alle spese e l’omessa pronuncia sulle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi principali sulla soggettività passiva e sulla compatibilità eurounitaria della disciplina dell’imposta unica, rilevando che la questione era già stata decisa dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia UE, con esclusione di discriminazioni e senza necessità di ulteriore rinvio pregiudiziale o disapplicazione. Ha inoltre ritenuto corretto l’inquadramento della base imponibile forfetaria per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale, e infondati i motivi sulle spese. Un motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento delle somme previste a titolo di responsabilità aggravata; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 64, 66, 643, 644 e 945, L. 220/2010, L. 190/2014 e L. 208/2015

    comma 64; comma 66, lett. b); comma 643; comma 644, lett. g); comma 945

    La disciplina sull’imposta unica sulle scommesse si applica anche agli operatori che raccolgono scommesse in Italia per conto di soggetti esteri; per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale opera una base imponibile forfetaria, mentre la modifica del 2015 incide solo sulle modalità di calcolo per i soggetti rientranti nella nuova disciplina e non elimina il previgente sistema per gli altri soggetti.

  • d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, artt. 1-4

    art. 3; art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1

    L’imposta unica colpisce l’attività di organizzazione e gestione delle scommesse e può riguardare sia il bookmaker sia il centro di raccolta/intermediazione, in solido; per i soggetti non autorizzati o non collegati al totalizzatore è ammessa la determinazione induttiva della base imponibile.

  • art. 56 TFUE

    Non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta i centri di trasmissione dati stabiliti nello Stato membro e, in solido, gli operatori esteri mandanti, quando l’imposta si applica in modo non discriminatorio a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale.

  • art. 267 TFUE

    Non ricorrono i presupposti per un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE quando la questione sia già stata chiarita da una pronuncia della Corte di giustizia relativa alla medesima disciplina.

  • art. 3, 24, 53 e 97 Cost.

    La base imponibile forfetaria e il regime applicabile ai soggetti non collegati al totalizzatore nazionale sono stati ritenuti compatibili con i parametri costituzionali richiamati, in quanto fondati su criteri ragionevoli e non lesivi della capacità contributiva, con possibilità di prova contraria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso per omessa pronuncia è inammissibile quando la questione non risulti specificamente e tempestivamente introdotta nei gradi di merito e riprodotta in appello.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione accelerata in camera di consiglio è compatibile con questioni già consolidate in giurisprudenza; la mancata adesione alla proposta che poi venga confermata può integrare i presupposti per la condanna aggravata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta può giustificare la condanna del ricorrente a somme ulteriori per responsabilità aggravata, quale reazione all’abuso del diritto di difesa.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, e la loro liquidazione non è censurabile solo perché il giudice non abbia espressamente motivato il mancato esercizio del potere di compensazione.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è facoltà discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non richiede specifica motivazione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può gravare sia sul bookmaker sia sul centro di raccolta/intermediazione che partecipi all’organizzazione e gestione delle scommesse sul territorio italiano, con obbligazione solidale paritetica.
  • La disciplina interpretativa del 2010 e le successive modifiche non eliminano automaticamente il previgente regime per tutti i soggetti: occorre distinguere tra periodi d’imposta, rapporti già regolati e soggetti collegati o non collegati al totalizzatore nazionale.
  • Quando la Corte di giustizia UE si sia già pronunciata sulla compatibilità di una normativa nazionale con il diritto dell’Unione, non è dovuto un nuovo rinvio pregiudiziale se non emergono questioni nuove o non già decise.
  • La previsione di una base imponibile forfetaria per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale è legittima se giustificata dall’impossibilità di ricostruire analiticamente la raccolta, purché resti ammissibile la prova contraria del contribuente.
  • La deduzione di omessa pronuncia è inammissibile se la questione non risulta specificamente coltivata nei gradi di merito e riproposta in appello.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza e il mancato esercizio del potere di compensazione non deve essere motivato; la definizione del ricorso in adesione alla proposta camerale può fondare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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