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Sentenza

Sentenza del 11/03/2019 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Controllo della dichiarazione con procedure automatizzate- obbligo di instaurare il contraddittorio in caso di incertezze su aspetti rilevanti

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’applicazione degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. Il contribuente riteneva necessario instaurare il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo, anche in presenza di irregolarità rilevate mediante controllo automatizzato, e chiedeva il riconoscimento della riduzione a un terzo delle sanzioni. La regola, tuttavia, impone il contraddittorio soltanto quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non lo impone nei casi di mera liquidazione aritmetica, di irregolarità non controverse o di semplice tardività nel versamento di imposte già dovute.

La decisione

La pretesa del contribuente è stata disattesa. È stato affermato che l’Amministrazione non è tenuta a inviare una comunicazione preventiva quando il controllo automatizzato evidenzia esclusivamente un tardivo versamento o un’irregolarità non controversa. In tali ipotesi, l’assenza del contraddittorio non invalida l’iscrizione a ruolo e comporta anche l’esclusione, per legge, della riduzione di un terzo delle sanzioni amministrative, che presuppone il pagamento entro il termine previsto a seguito della comunicazione dell’esito del controllo.

Norme richiamate

  • Articolo 36-bis del DPR n. 600/1973

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette.

    La norma consente la liquidazione automatizzata delle imposte dichiarate e impone la comunicazione preventiva soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

  • Articolo 54-bis del DPR n. 633/1972

    Controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini IVA.

    Analogamente all’articolo 36-bis, la disposizione non richiede il contraddittorio per meri errori formali, liquidazioni non controverse o tardivi versamenti di somme già dovute.

  • Riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative

    La riduzione è collegata alla comunicazione dell’esito del controllo e al pagamento entro il termine previsto; non opera automaticamente quando la comunicazione preventiva non è dovuta, come nei casi di mera tardività del versamento.

Massime di principio

  • Il controllo automatizzato non comporta sempre un obbligo di contraddittorio preventivo: tale obbligo sussiste solo se emergono incertezze sostanziali o rilevanti sulla dichiarazione.
  • Quando l’ufficio si limita a correggere errori aritmetici, dati già presenti nella dichiarazione o un tardivo versamento di imposte pacificamente dovute, può procedere direttamente all’iscrizione a ruolo.
  • La mancata comunicazione dell’esito del controllo non determina automaticamente la nullità della cartella: occorre verificare se il caso presentasse effettive incertezze rilevanti.
  • La riduzione delle sanzioni non costituisce un beneficio generale collegato a qualsiasi controllo automatizzato, ma opera nei casi e alle condizioni previste dalla legge, normalmente in presenza della comunicazione dell’esito e del pagamento tempestivo.
  • Per valutare casi analoghi bisogna distinguere tra un errore interpretativo o sostanziale sulla dichiarazione, che può richiedere il contraddittorio, e una semplice irregolarità contabile o tardività del pagamento, che normalmente non lo richiede.

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