Ordinanza n. 2767/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza del 17 febbraio 2026 prot-CI – n. 33857 notificata in data 17 febbraio 2026 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere ivi indicate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l'ordinanza del 17 febbraio 2026 con cui Roma Capitale ha ordinato la demolizione delle opere indicate nell'atto, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo dell'ordinanza cautelare non riporta il dettaglio delle specifiche censure dedotte, ma precisa che il ricorso solleva questioni di diritto tali da rendere opportuno l'esame nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza di demolizione. Il giudice non ha definito il merito delle censure, ritenendo necessario fissare la pubblica udienza per la trattazione della causa e, nelle more, mantenere integra la situazione sostanziale mediante la sospensione del provvedimento impugnato. L'udienza pubblica è stata fissata per il 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha disposto la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato in attesa della decisione di merito.
d.P.R. 380/2001
Il provvedimento impugnato è un'ordinanza di demolizione, ma nel testo dell'ordinanza cautelare non sono indicate specifiche disposizioni del testo unico dell'edilizia applicate o interpretate.
Massime di principio
- Quando le questioni di diritto dedotte nel ricorso richiedono un esame approfondito nel merito, il giudice amministrativo può fissare l'udienza pubblica e, nelle more, sospendere l'efficacia dell'atto impugnato per mantenere integra la situazione controversa.
- La sospensione cautelare di un'ordinanza di demolizione può essere disposta in via interinale in attesa della decisione di merito, senza anticipare la definizione delle censure di legittimità rivolte contro l'atto.
- La compensazione delle spese della fase cautelare è possibile quando ricorrono giuste ragioni, anche in presenza dell'accoglimento della domanda cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 287/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 288/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 289/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 290/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1072/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 mag 2026Ordinanza n. 1083/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →