Cassazione Penale, Ordinanza n. 27366/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità delle doglianze e la mancata specifica contestazione delle argomentazioni della Corte di appello in punto di responsabilità, trattamento sanzionatorio ed equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 12 luglio 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge che il ricorso è stato ritenuto generico: non risultano specificamente censurati i capi della decisione di merito relativi alla sussistenza del fatto, mentre la Corte territoriale aveva già motivato sia su tale profilo sia sul trattamento sanzionatorio e sul giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso, quindi, non offriva una critica puntuale e autosufficiente alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche o non specifiche rispetto alle rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
- La deduzione di errori di diritto o di motivazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione di merito; in difetto, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Quando il giudice di appello ha già motivato in modo autonomo e compiuto su responsabilità, pena e bilanciamento delle circostanze, il ricorso deve indicare specifiche ragioni di doglianza su ciascun punto, non essendo sufficiente una critica meramente assertiva.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27348/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27349/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27350/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27351/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27352/2025 del 25/07/2025
- ordinanza_penale · 25 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 27353/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →