Cassazione Penale, Sentenza n. 27168/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato che aveva proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro del 9 dicembre 2021. La Corte di appello di Potenza aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile per tardività, assumendo che la sentenza fosse stata depositata l'8 marzo 2022 e che, pertanto, il termine di 45 giorni per l'appello ex art. 585 c.p.p. fosse scaduto il 23 aprile 2022, mentre l'atto di appello era stato inviato via PEC il 21 maggio 2022. La difesa ha ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 548 e 585 c.p.p. e delle norme sul computo dei termini, sostenendo che l'attestazione di deposito dell'8 marzo 2022 fosse un mero refuso, perché alcune successive attestazioni di cancelleria indicavano che dal sistema non risultava alcun deposito a quella data e facevano ritenere che il deposito fosse invece avvenuto il 26 aprile 2022, con conseguente tempestività dell'appello; in subordine, si deduceva che, essendo il deposito tardivo, il termine non avrebbe potuto decorrere in mancanza di notifica dell'avviso di deposito all'imputato ex art. 548, comma 2, c.p.p.; (2) vizio di motivazione per l'omesso esame delle attestazioni di cancelleria del 26 maggio e 7 giugno 2022, ritenute decisive per accertare la tempestività; (3) e (4) violazione degli artt. 629-bis e 670 c.p.p. e delle norme sulle impugnazioni, censurando il diniego di conversione dell'appello in richiesta di rescissione del giudicato o in incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto attendibili e inequivoche le attestazioni di cancelleria che confermavano il deposito della sentenza del Tribunale di Lagonegro in data 8 marzo 2022, qualificando come meramente congetturale l'ipotesi difensiva del deposito successivo. Ha inoltre escluso che il secondo motivo fosse consentito, richiamando il principio per cui, nei ricorsi per error in procedendo, la Cassazione può accedere direttamente agli atti. Quanto ai motivi sulla conversione dell'appello, la Corte li ha ritenuti manifestamente infondati, affermando che rescissione del giudicato e incidente di esecuzione sono rimedi eterogenei e non fungibili, che l'appello non è convertibile in incidente di esecuzione perché questo è un procedimento di prima istanza e non un giudizio di impugnazione, e che la rescissione del giudicato è proponibile solo nei casi di processo in assenza celebrato in carenza dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p., evenienza non ricorrente. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'esposizione sintetica dei motivi di ricorso
art. 548, comma 2, c.p.p.
invocato dalla difesa per sostenere che, in difetto di notifica dell'avviso di deposito, il termine per impugnare non sarebbe decorso
art. 585, comma 1, lett. c), c.p.p.
norma sul termine per proporre impugnazione richiamata per il calcolo della tempestività dell'appello
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
richiamato nel primo motivo insieme alle regole sul computo dei termini
artt. 177 e ss. c.p.p.
invocati dalla difesa con riferimento alle norme generali sulle nullità/decadenze e sul regime dei termini
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato dalla difesa nel quadro dell'inammissibilità dell'impugnazione
art. 629-bis c.p.p.
richiamato per sostenere la convertibilità dell'appello in richiesta di rescissione del giudicato
art. 670 c.p.p.
richiamato per sostenere la convertibilità dell'appello in incidente di esecuzione
art. 568, comma 5, c.p.p.
richiamato dalla difesa sulle regole di conversione dell'impugnazione
art. 569, commi 2 e 3, c.p.p.
richiamato dalla difesa sulle regole di conversione/trasmissione dell'impugnazione
art. 580 c.p.p.
richiamato dalla difesa sulle impugnazioni incidentali o sulla conversione del gravame
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per delimitare il controllo della Cassazione in caso di error in procedendo
art. 666, comma 6, c.p.p.
richiamato per affermare che il procedimento di esecuzione segue la disciplina dell'impugnazione solo in quanto compatibile
art. 420-bis c.p.p.
richiamato quale presupposto del processo in assenza, necessario per la rescissione del giudicato
Massime di principio
- L'attestazione di deposito della sentenza resa dal cancelliere nell'esercizio delle sue funzioni ha natura originaria e fa fede erga omnes fino a querela di falso; la contestazione del dato documentale, se priva di riscontri oggettivi, resta meramente congetturale.
- Gli estratti del sistema informativo della cognizione penale possono comprovare l'avvenuto deposito/iscrizione degli atti processuali, poiché il sistema svolge funzione sostitutiva dei registri cartacei.
- In tema di error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la fondatezza della censura, ma ciò non consente di superare dati documentali univoci se la diversa ricostruzione è solo ipotetica.
- L'appello non è convertibile in incidente di esecuzione, poiché quest'ultimo è un procedimento di prima istanza, funzionalmente diverso dal giudizio d'impugnazione, e la sua disciplina è applicabile solo in quanto compatibile.
- Rescissione del giudicato e incidente di esecuzione sono rimedi eterogenei per natura e funzione, sicché non è ammissibile una conversione automatica o analogica dell'uno nell'altro.
- La rescissione del giudicato è esperibile solo nei casi di processo in assenza celebrato in mancanza dei presupposti previsti per il processo contumaciale/assente; fuori da tale perimetro la richiesta è infondata.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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