Cassazione Civile, Ordinanza n. 34162/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia è stata portata in Cassazione da un’azienda di servizi alla persona contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia. Risulta che la ricorrente principale aveva proposto due motivi di ricorso, mentre il Comune aveva resistito con controricorso e spiegato ricorso incidentale con due motivi. Tuttavia, prima della decisione sul merito delle censure, entrambe le parti hanno depositato rinuncia al ricorso, sottoscritta da entrambe, dando atto di una intervenuta conciliazione sottoscritta il 4 e il 5 dicembre 2024 e chiedendo l’estinzione del processo con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, intervenuta a seguito di conciliazione tra le parti, e ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese dell’intero giudizio come richiesto dalle parti. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il carattere eccezionale e sanzionatorio della misura, applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, quando sottoscritta dalle parti e intervenuta a seguito di conciliazione, comporta l’estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L’ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto in caso di estinzione del giudizio per rinuncia; la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente depositata e accompagnata da una conciliazione tra le parti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte, inammissibili o improcedibili, poiché la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando è concordata dalle parti nell’ambito della definizione conciliativa della controversia.
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