Cassazione Penale, Sentenza n. 22558/2025 del 16/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di dissequestro della pressa e dell'area di stoccaggio. La ricorrente deduceva violazione di legge (art. 321 c.p.p., art. 240 c.p., art. 256 d.lgs. n.152/2006) e omessa motivazione sul rapporto di pertinenza, contestando l'utilizzo di diversa base normativa dal G.i.p., la mancata considerazione delle novità processuali (in particolare la richiesta di archiviazione a suo carico), l'assenza di prova dell'asservimento del bene al reato (per rendere impossibile la confisca obbligatoria), la carenza di motivazione sul periculum e la sproporzione / eccessiva onerosità del sequestro in relazione al decorso del tempo e alla possibilità di ripetizione della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse fornito ampia e congrua motivazione, valutando i presupposti del sequestro preventivo (fumus commissi delicti e periculum) e rigettando la rilevanza delle argomentazioni proposte dalla difesa (tra cui la richiesta di archiviazione non accolta). La Corte ha escluso la sussistenza di una mancanza assoluta o di motivazione meramente apparente e ha considerato non fondate le doglianze sulla violazione di legge e la proporzionalità. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamato come norma che configura partecipazione al reato; la Corte ritiene sufficiente la sussistenza di indizi concreti che colleghino il bene (la pressa) alla tipologia di reato contestata.
art. 648-bis cod. pen.
Norma sulla ricettazione; la Corte accoglie la valutazione del Tribunale secondo cui la pressa è collegata, anche provvisoriamente, alla commissione del reato contestato, giustificando il sequestro impeditivo.
art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. n. 152 del 2006
Normativa ambientale richiamata nell'ipotesi accusatoria; il Tribunale e la Corte ritengono che la finalità e i presupposti del sequestro siano coerenti con le imputazioni ambientali prospettate.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sulla revisione o riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte verifica che il Tribunale di Roma abbia adempiuto al dovere motivazionale previsto per il riesame.
art. 240 cod. pen.
Norma richiamata dalla ricorrente (probabilmente in relazione a responsabilità o concorso), ma la Corte non ha ritenuto che la sua evocazione comportasse violazione di legge nella motivazione del provvedimento impugnato.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per delimitare il sindacato di legittimità: la Cassazione può rilevare solo la violazione di legge e, in particolare, la mancanza assoluta o la motivazione meramente apparente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente l'imposizione di ammende; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata per il limite della motivazione riportata nel ricorso (obbligo di esporre i mezzi nei limiti necessari alla decisione); la Corte osserva che la ricorrente non ha fornito un confronto utile alla modifica del giudizio di merito.
Massime di principio
- In Cassazione contro ordinanze di riesame su provvedimenti reali il sindacato è ristretto: va dimostrata la mancanza assoluta di motivazione o la motivazione meramente apparente collegata a precise violazioni di norme processuali.
- Per il sequestro preventivo è sufficiente il fumus commissi delicti: devono però sussistere elementi concreti e persuasivi, anche indiziari, che colleghino il bene al reato; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare tali elementi e la Corte controlla la legittimità della motivazione.
- La mera proposizione di elementi nuovi (es. richiesta di archiviazione) non è automaticamente decisiva: occorre che tali elementi siano stati formalmente accolti o che mutino in modo evidente i presupposti che giustificano il sequestro.
- Le doglianze generiche sulla sproporzione o sull'eccessivo onere del vincolo non sono sufficienti: va indicato in che modo concreto e specifico il provvedimento risulti irragionevole o contrario ai criteri di proporzionalità.
- Per contestare la pertinenzialità o l'asservimento del bene al reato è necessario documentare in modo puntuale l'assenza di collegamento fra cosa e fatti contestati; affermazioni meramente alternative o non supportate da fatti nuovi difficilmente ottengono accoglimento.
- Chi propone il ricorso deve confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice di merito e indicare gli errori giuridici specifici; una semplice diversa lettura dei fatti non basta in Cassazione.
- Esiste il rischio di condanna per spese e ammende in caso di ricorsi ritenuti inammissibili o infondati; valutare la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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