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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03592/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo al 2008, emesso a seguito di verifica fiscale nei confronti di una società formalmente stabilita a San Marino ma ritenuta dall'Ufficio riconducibile in via esclusiva a un soggetto residente in Italia. Secondo l'Amministrazione, la società sarebbe stata esterovestita: la sede estera sarebbe solo formale, mentre la sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività sarebbero stati in Italia. L'Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito e il volume d'affari sulla base della redditività di settore e di elementi presuntivi raccolti nel pvc. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CGT di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non provata la fittizietà della sede sanmarinese e valorizzando la presenza fisica di locali a San Marino, la tenuta della contabilità presso un professionista locale e l'irrilevanza della documentazione rinvenuta presso il domicilio del soggetto che gestiva la società. In cassazione l'Agenzia denunciava: 1) violazione dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., perché la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto necessario che la sede estera fosse fittizia, mentre era sufficiente verificare se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale fossero in Italia; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 116 c.p.c., per avere il giudice d'appello esaminato solo uno degli indizi e non il loro complesso, omettendo la valutazione unitaria di molteplici elementi sintomatici della direzione effettiva dall'Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi e fondati. Ha ribadito che, ai sensi dell'art. 73, comma 3, t.u.i.r., la residenza fiscale delle società dipende alternativamente dalla sede legale, dalla sede dell'amministrazione o dall'oggetto principale nel territorio dello Stato, e che la nozione di sede dell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva, cioè il luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e gestione dell'ente. Ha inoltre precisato che l'esterovestizione può essere provata anche per presunzioni, purché gli indizi siano valutati complessivamente e non in modo atomistico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché riesamini il fatto alla luce dei principi enunciati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    "Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato"

    La disposizione individua criteri di collegamento alternativi e paritetici con il territorio dello Stato; la residenza fiscale in Italia sussiste se, per la maggior parte del periodo d'imposta, ricorre almeno uno dei criteri indicati. La sede dell'amministrazione coincide con la sede effettiva, intesa come luogo di concreta direzione e gestione dell'ente.

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973

    Consente il ricorso al metodo induttivo per la ricostruzione del reddito in presenza dei presupposti accertati dall'Ufficio.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base normativa dell'accertamento induttivo anche ai fini IVA.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per provare l'esterovestizione, ma gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro insieme e non separatamente.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice deve valutare le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, senza trascurare il complesso degli elementi istruttori rilevanti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • Ai fini della residenza fiscale delle società, i criteri di collegamento previsti dall'art. 73, comma 3, t.u.i.r. sono alternativi e paritetici: è sufficiente che, per la maggior parte del periodo d'imposta, la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale siano nel territorio dello Stato.
  • La nozione di sede dell'amministrazione coincide con quella di sede effettiva e va individuata nel luogo in cui si svolgono concretamente le attività di direzione e gestione dell'ente, si formano le decisioni gestorie e si accentra l'attività degli organi societari.
  • L'esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché tutti gli indizi siano esaminati unitariamente secondo i canoni di gravità, precisione e concordanza; è viziata la decisione che valorizzi in modo atomistico un solo elemento e trascuri il quadro probatorio complessivo.
  • La mera esistenza di locali o di una struttura formale all'estero, nonché la tenuta della contabilità presso un professionista locale, non esclude di per sé la residenza fiscale in Italia se altri elementi dimostrano che la direzione effettiva e l'oggetto principale dell'attività sono radicati nel territorio nazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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