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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34077/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da due procedure esecutive presso terzi promosse da un creditore per pignorare i crediti vantati dalla propria debitrice nei confronti di una terza soggetta a pignoramento. Il credito della debitrice derivava da una precedente sentenza d'appello che, risolvendo un preliminare di compravendita immobiliare, aveva condannato la promittente venditrice al pagamento di una somma e, reciprocamente, la promissaria acquirente al pagamento di un'indennità di occupazione sine titulo dell'immobile fino all'effettivo rilascio del bene. Nella prima espropriazione il terzo pignorato dichiarava un proprio debito verso la debitrice, il creditore contestava il conteggio del controcredito della venditrice e il giudice dell'esecuzione assegnava l'importo dichiarato. Nella seconda espropriazione il terzo pignorato rendeva dichiarazione negativa sostenendo di aver già pagato tutto; il creditore contestava ancora la dichiarazione, mentre il giudice dell'esecuzione respingeva le contestazioni ritenendo che nulla fosse dovuto oltre quanto già stabilito. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dal creditore veniva accolta dal tribunale, che annullava l'ordinanza dell'esecuzione e interpretava il titolo nel senso che il rilascio effettivo del bene coincidesse con l'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, con conseguente arresto dell'indennità a quella data. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) nullità della sentenza per violazione del giudicato e del principio del ne bis in idem, sostenendo che il secondo accertamento dell'obbligo del terzo fosse precluso dal primo; 2) nullità per motivazione apparente, assumendo che il tribunale avesse impropriamente modificato il giudicato anziché interpretare la sentenza titolo; 3) violazione dei canoni ermeneutici delle preleggi, per avere il tribunale utilizzato circostanze estranee al titolo; 4) violazione dell'art. 2909 c.c., per avere il giudice di merito fissato il termine finale dell'indennità in data anteriore a quella ritenuta dalla ricorrente e in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza d'appello. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure, osservando in particolare che l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 549 c.p.c. non ha efficacia di giudicato sostanziale, che la motivazione del tribunale era ampia e non apparente, che il motivo sulle preleggi era privo di specificità e che non esisteva un giudicato sulla data di effettivo rilascio del bene. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, confermando la decisione del tribunale che aveva accolto l'opposizione del creditore procedente e annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione. La Corte ha escluso che il primo accertamento dell'obbligo del terzo producesse giudicato sostanziale e ha ritenuto corretta, o comunque non censurabile in cassazione nei termini dedotti, l'interpretazione del titolo esecutivo fatta dal giudice di merito. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 547 c.p.c.

    disciplina la dichiarazione del terzo pignorato nell'espropriazione presso terzi.

  • art. 549 c.p.c.

    l'ordinanza sull'accertamento dell'obbligo del terzo produce effetti solo nel procedimento in corso e nell'eventuale esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione; non ha efficacia di giudicato sostanziale.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio esperibile per l'opposizione avverso l'ordinanza emessa nell'ambito dell'accertamento dell'obbligo del terzo.

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato solo per escludere che la controversia riguardasse l'opposizione all'esecuzione.

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione eseguita con tale modalità richiede il deposito dell'esito della raccomandata per il suo perfezionamento.

  • art. 291 c.p.c.

    consente la rinnovazione della notificazione quando quella originaria non risulti perfezionata.

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata per i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato per qualificare come manifestamente infondata e quindi inammissibile una censura.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    evocato in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 12 preleggi

    richiamato per censurare l'interpretazione del titolo esecutivo, ma il motivo è stato ritenuto generico.

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere la violazione del giudicato; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato sulla data di effettivo rilascio del bene.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    menzionato quale possibile sanzione per condotte emulative o temerarie nel processo esecutivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il parametro di quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L'ordinanza resa all'esito dell'accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. non ha efficacia di giudicato sostanziale: vincola solo nel procedimento esecutivo in corso e nell'eventuale esecuzione successiva fondata sul provvedimento di assegnazione.
  • La preclusione del ne bis in idem non opera, di per sé, per impedire un nuovo accertamento dell'obbligo del terzo quando il precedente provvedimento non abbia formato giudicato sostanziale; eventuali abusi devono essere contrastati con gli strumenti processuali propri, non forzando la portata dell'art. 549 c.p.c.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando il giudice di merito espone un iter argomentativo comprensibile e non meramente apparente; in cassazione non è deducibile la sola insoddisfazione per la valutazione o per la ricostruzione interpretativa del titolo.
  • Il ricorso per cassazione che deduce violazione dei canoni ermeneutici deve essere specifico e indicare in modo puntuale quale regola interpretativa sarebbe stata violata e in che modo essa incida sulla questione concreta; la mera contrapposizione di una diversa lettura del titolo non basta.
  • Se il titolo giudiziale lascia indeterminata la data di "effettivo rilascio" del bene o il termine finale di una prestazione periodica, spetta al giudice dell'esecuzione interpretarlo alla luce delle risultanze rilevanti e delle date concretamente controverse, senza che ciò integri automaticamente violazione del giudicato.
  • Un vizio di violazione dell'art. 2909 c.c. presuppone l'esistenza di un giudicato effettivamente formatosi sul punto controverso; ove il titolo non abbia determinato in modo definitivo la questione specifica, la successiva interpretazione giudiziale non viola il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieOpposizioni esecutiveRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaLitisconsorzio necessario

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