Risoluzione n. 23 del 24/02/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione istituisce numerosi codici tributo da usare nel modello F24 Accise per versare imposte, interessi e sanzioni relative a violazioni nel settore giochi e scommesse, anche con riferimento alla Regione Sicilia e ai casi di ravvedimento e rateazione. Indica inoltre le modalità di compilazione dei campi del modello per ciascuna tipologia di versamento.
Istituzione di codici tributo F24 Accise per somme, sanzioni e interessi in materia di giochi e monopoli
Istituzione dei codici tributo F24 Accise in materia di giochi, scommesse e sanzioni AAMS
La risoluzione disciplina l’introduzione di una serie di codici tributo da utilizzare nel modello F24 Accise per il versamento di somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS). Le somme riguardano imposte accertate, interessi, sanzioni amministrative, ravvedimento e interessi da rateazione, con specifiche indicazioni operative per la compilazione del modello.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama il quadro normativo che consente la riscossione tramite F24 Accise delle entrate di natura tributaria, extratributaria e sanzionatoria di competenza AAMS, nonché le modifiche introdotte dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 in materia di gioco. Sono inoltre richiamati:
- l’articolo 5 del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, come modificato dalla legge di stabilità 2011;
- l’articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in tema di pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie;
- l’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- il decreto ministeriale 18 luglio 2003, che consente la riscossione tramite le modalità previste per F24.
Codici tributo per imposta unica, interessi e sanzioni da accertamento
Per consentire il versamento dell’imposta unica accertata, dei relativi interessi e delle sanzioni mediante F24 Accise, vengono istituiti numerosi codici distinti per tipologia di gioco, per componente del versamento e per eventuale competenza della Regione Sicilia. I codici riguardano:
- scommesse ippiche;
- scommesse sportive;
- scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché altri concorsi pronostici;
- giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro.
Per ciascuna fattispecie sono previsti codici separati per imposta, interessi e sanzioni, oltre alle corrispondenti versioni per i casi di competenza della Regione Sicilia. I codici istituiti sono i seguenti:
- 5220, 5221, 5222;
- 5223, 5224, 5225;
- 5226, 5227, 5228;
- 5229, 5230, 5231;
- 5232, 5233, 5234;
- 5235, 5236, 5237;
- 5238, 5239, 5240;
- 5241, 5242, 5243.
Sanzioni per giocate simulate, sanzioni speciali e ravvedimento
Il documento istituisce ulteriori codici per specifiche sanzioni previste dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 504/1998:
- per le giocate simulate, in base al comma 4, sono previsti i codici 5244 e 5245;
- per le sanzioni di cui al comma 5, in applicazione degli articoli 9 e 11 del D.Lgs. n. 471/1997, sono previsti i codici 5246 e 5247;
- per il ravvedimento ex commi 7 e 8, con sanzione ridotta e interessi di mora, sono previsti i codici da 5301 a 5316, distinti per tipologia di gioco e per l’eventuale competenza della Regione Sicilia.
La risoluzione ricorda che, in caso di ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta va eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo o della differenza dovuti e al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Sanzione per partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro
In attuazione del comma 70 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, viene istituito il codice tributo 5248 per il versamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata in caso di violazione del divieto di partecipazione dei minori di 18 anni ai giochi pubblici con vincita in denaro. La sanzione prevista dalla norma è compresa tra euro 500 ed euro 1.000.
Versamento del 20% della differenza lorda per le scommesse sportive a quota fissa
Il comma 71 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010 prevede, per i concessionari abilitati alla raccolta di scommesse sportive a quota fissa, l’obbligo di versare all’erario il 20% della differenza lorda maturata quando la percentuale di restituzione in vincite sia inferiore all’80%.
Per tale fattispecie è istituito il codice tributo 5214.
Sanzioni per mancata ottemperanza e controlli AAMS
Ai sensi dell’articolo 1, comma 80, lettera d), della legge n. 220/2010, AAMS può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie per inosservanza dei propri provvedimenti, mancata ottemperanza alle richieste di informazioni o a quelle connesse ai controlli, ovvero in caso di informazioni o documenti non veritieri. Per il versamento di tali sanzioni è istituito il codice tributo 5249.
Misure per gli apparecchi da intrattenimento e versamenti connessi
In relazione al comma 81 dell’articolo 1 della legge n. 220/2010, il documento istituisce codici tributo relativi a somme dovute per apparecchi da intrattenimento e divertimento, in particolare:
- 5215 per il versamento mensile relativo agli apparecchi in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti;
- 5250 per la sanzione dovuta per ogni mancata comunicazione dei concessionari;
- 5251 per la sanzione amministrativa mensile per ciascun apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti fissati dal decreto direttoriale;
- 5252 per la sanzione dovuta per ciascun apparecchio non rimosso nei termini prescritti.
Iscrizione nell’elenco ex legge n. 266/2005 e divieto di rapporti contrattuali con soggetti non iscritti
L’articolo 1, comma 82, della legge n. 220/2010 modifica la legge n. 266/2005 introducendo i commi 533-bis e 533-ter. In particolare:
- il comma 533-bis prevede l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati previa verifica dei requisiti e con versamento di euro 100, da rinnovare annualmente;
- il comma 533-ter vieta ai concessionari della rete telematica di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco, prevedendo una sanzione di euro 10.000 per ciascun contraente in caso di violazione.
Per tali somme sono istituiti i codici tributo 5216 e 5253.
Interessi per pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie
In applicazione dell’articolo 26 della legge n. 689/1981, la risoluzione istituisce il codice tributo 5217 per il versamento degli interessi dovuti in caso di pagamento rateale di sanzioni pecuniarie amministrative di competenza AAMS.
Modalità di compilazione del modello F24 Accise
Per tutti i codici tributo istituiti, la risoluzione stabilisce che il versamento va effettuato nella Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione del modello F24 Accise, indicando gli importi nella colonna "importi a debito versati".
Le istruzioni variano in funzione del codice, ma in generale prevedono:
- campo "ente": lettera "M";
- campo "provincia": sigla della Provincia dove ha sede l’Ufficio AAMS competente o, per alcuni casi, la Provincia di versamento o del soggetto tenuto al pagamento;
- campo "codice identificativo": in molti casi il codice concessione; per alcune fattispecie nessun valore; per il codice 5217 indicazione della rateazione con numero rata e numero totale rate;
- campo "mese": in alcuni casi vuoto; in altri il mese della violazione, del versamento o del periodo di riferimento, secondo la specifica fattispecie;
- campo "anno di riferimento": anno d’imposta, anno della violazione o anno di effettuazione del versamento, in formato AAAA.
Per il codice 5217 relativo agli interessi da rateazione, il campo codice identificativo deve riportare le informazioni sulla rata, con i primi tre caratteri per il numero della rata e i successivi due per il numero totale delle rate accordate.
Disponibilità del modello
La risoluzione conclude indicando che il modello F24 Accise e le relative istruzioni di compilazione sono disponibili in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
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