Ordinanza n. 841/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento a firma del Presidente del Cda di EAV n. 1865 del 12.8.2025 con cui si è deliberata la revoca al ricorrente la concessione di attraversare la linea ferroviaria Napoli-Torre Annunzia-Sorrento in corrispondenza del P.L. al Km 24+524 e si è disposta la chiusura del passaggio a livello; b) di ogni altro atto presupposto connesso conseguente, comunque lesivo del diritto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca della concessione di attraversamento della linea ferroviaria Napoli-Torre Annunziata-Sorrento e di chiusura del passaggio a livello
Esito
Favorevole al resistente (ente ferroviario)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Presidente del Consiglio di amministrazione dell’Ente Autonomo Volturno ha revocato la concessione di attraversamento della linea ferroviaria in corrispondenza di un passaggio a livello e ne ha disposto la chiusura, chiedendone anche la sospensione cautelare. I motivi da I a IV riproponevano censure rivolte contro atti presupposti, ossia i decreti commissariali del 2019 e la precedente concessione EAV del 2020, già impugnati senza successo. Il motivo V riguardava, per quanto emerge dall’ordinanza, l’affermazione del ricorrente di non avere mai ritirato né richiesto lucchetti e chiavi necessari all’utilizzo del passaggio a livello e il pregiudizio derivante dalla revoca e dalla chiusura. Il ricorrente prospettava un pregiudizio, anche rispetto a immobili asseritamente utilizzati a fini produttivi o abitativi, senza tuttavia comprovarne in modo specifico l’attualità.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti entrambi i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha rilevato che i motivi da I a IV riproducono censure contro atti presupposti già impugnati e rimasti immuni dalle precedenti decisioni di rigetto: la concessione EAV del 2020 era stata confermata dalla sentenza del TAR n. 529/2025, mentre i decreti commissariali del 2019 erano stati oggetto di sentenza di rigetto n. 1141/2020. Quanto al periculum in mora, il giudice ha escluso un pregiudizio grave e irreparabile, poiché l’utilizzo del passaggio a livello richiedeva lucchetti e chiavi che il ricorrente, secondo l’atto impugnato e lo stesso ricorso, non aveva mai ritirato né richiesto. Inoltre, il pregiudizio è stato prospettato in termini generici e non è stata dimostrata l’incidenza dell’atto su immobili attualmente destinati ad attività produttive o ad abitazione; il TAR ha altresì considerato separatamente il breve periodo in cui gli immobili erano stati sottoposti a sequestro dall’autorità giudiziaria. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
per la concessione della misura cautelare devono sussistere entrambi i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora
La sospensione cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; l’assenza anche di uno solo dei due presupposti impedisce la concessione della misura.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo può essere concessa soltanto quando risultino congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora; la mancanza di uno dei due presupposti è sufficiente a respingere l’istanza.
- Non sussiste un adeguato fumus boni iuris quando i motivi proposti contro un provvedimento riproducono censure già rivolte contro atti presupposti che abbiano resistito a precedenti impugnative.
- Il periculum in mora richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile, non potendo essere fondato su allegazioni generiche o sulla mera prospettazione di un’incidenza dell’atto su beni o attività non dimostrata come attuale.
- La valutazione del periculum deve tenere conto dell’effettiva possibilità di fruire del bene o dell’utilità interessata dal provvedimento: se l’esercizio della concessione dipendeva da strumenti o adempimenti mai richiesti o ritirati dal concessionario, l’incidenza pregiudizievole della revoca può risultare insussistente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 211/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 212/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 760/2026 - Torino, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 38/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 662/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 31 mar 2026Ordinanza n. 5992/2026 - Roma, Sezione 5
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →