Sentenza n. 239/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione del giudicato della sentenza n. 4234/2025 del Tribunale di Napoli, III Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 28/05/2025 nella procedura iscritta al numero R.G. Lav. 5066/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 29/05/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27/10/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio annuale di € 500 per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire per una annualità del beneficio economico di € 500 tramite la carta elettronica del docente prevista dall'art. 1 l. n. 107/2015, con conseguente obbligo del Ministero di erogare il buono elettronico e di corrispondere le spese processuali liquidate. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. In assenza di prova dell'adempimento, la ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per il ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha verificato la proponibilità dell'azione di ottemperanza, il rispetto dei termini processuali, il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non aveva dimostrato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni per provvedere in caso di inerzia dell'Amministrazione. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: la penale è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, al netto degli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche se nel frattempo si sia insediato il commissario, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La quantificazione dell'eventuale penale maturata sarà effettuata dal commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligato è una pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, al comma 4, lett. e), la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, purché la misura non sia manifestamente iniqua.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'astreinte, applicata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e con limite massimo del 10% per evitare una locupletazione sproporzionata.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il TAR ne ha verificato il decorso infruttuoso.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale richiamata dal giudicato ordinario quale fonte del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente.
art. 1 c.p.a.
È richiamato quale fondamento del principio di effettività della tutela, che giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa impone a una pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al decisum.
- In presenza di un giudicato non eseguito e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare esecuzione esatta e integrale al titolo entro un termine assegnato, potendo nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non elimina il potere dell'amministrazione di adempiere spontaneamente: fino all'effettivo adempimento si configura un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario, sicché l'adempimento spontaneo può intervenire anche dopo l'insediamento del commissario.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento; il commissario deve adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, purché sia fissato un tetto massimo idoneo a impedire che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del creditore; nel caso deciso, il limite è stato individuato nel 10% dell'importo dovuto.
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