Cassazione Penale, Sentenza n. 21511/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p., sostenendo che al momento dell'ordine di esecuzione (12/11/2024) era già stata esp piata la quota di pena relativa all'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90 (che osterebbe la sospensione), e chiedeva la scissione delle pene e la scarcerazione per presentare domanda di misure alternative. Il giudice dell'esecuzione aveva respinto la richiesta ritenendo che, al momento dell'emissione dell'ordine, la pena relativa all'aggravante non era ancora stata espiata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che, alla data dell'ordine di esecuzione (12/11/2024), il ricorrente non aveva espiato la pena relativa all'aggravante (anni 3 e mesi 4) e quindi la sospensione dell'ordine di esecuzione non poteva essere disposta, anche in ragione della preclusione prevista per i reati ricompresi nell'art. 4‑bis dell'Ordinamento penitenziario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 656 c.p.p., comma 5
Regola la sospensione dell'ordine di carcerazione quando la pena residua da eseguire è inferiore a quattro anni per consentire la presentazione di istanze per misure alternative; è applicabile ai condannati in stato di libertà e non a chi è già detenuto per altra causa
art. 656 c.p.p., comma 4‑bis (introdotto dal d.l. 1/7/2013, n.78, conv. l. 9/8/2013, n.94)
"al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata... La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4‑bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"
Introduce una fase preventiva per verificare la possibile applicazione della liberazione anticipata e quindi l'eventuale sospensione dell'ordine di esecuzione; tuttavia esclude l'applicazione quando ricorrono reati di cui all'art. 4‑bis dell'Ordinamento penitenziario
art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990
Riguarda l'aggravante applicabile nei reati in materia di stupefacenti; la pena derivante dall'aggravante incide sulla possibilità di raggiungere o superare la soglia per la sospensione dell'esecuzione
art. 4‑bis Ordinamento penitenziario (legge 26/7/1975, n.354)
Elenca delitti per i quali vigono regimi di esecuzione più rigidi: quando il titolo definitivo riguarda reati 4‑bis, opera la preclusione alla sospensione dell'ordine di carcerazione prevista dall'art. 656, comma 5, e la trasmissione al magistrato di sorveglianza non precede l'emissione dell'ordine
art. 54 legge 26/7/1975, n.354
Disciplina le detrazioni per periodi di custodia e pene dichiarate fungibili ai fini del calcolo della pena residua (rilevanti per valutare se la residua pena rientra nei limiti dell'art. 656, comma 5)
art. 616 c.p.p.
Stabilisce la condanna alle spese processuali e la possibile liquidazione per la Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile
Massime di principio
- Se il titolo esecutivo riguarda reati ricompresi nell'art. 4‑bis dell'Ordinamento penitenziario, la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, comma 5, c.p.p. è preclusa: la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza per la liberazione anticipata avviene dopo l'ordine di carcerazione e non impedisce l'inizio dell'esecuzione
- La valutazione sulla sospensione deve prendere a riferimento lo stato delle posizioni e delle espiazioni alla data di emissione dell'ordine di esecuzione: se alla data dell'ordine non è ancora espiata la parte di pena rilevante (es. per aggravanti ostative), non è possibile sospendere l'esecuzione anche se successivamente si dovessero verificare periodi di presofferto
- Per capire se la pena residua rientra nei limiti dell'art. 656, comma 5, è necessario computare le detrazioni previste dall'art. 54 l. 354/1975 (custodia cautelare o pene fungibili) e verificare tempestivamente la documentazione probante al fine di una possibile trasmissione al magistrato di sorveglianza quando non ricorrono i divieti dell'art. 4‑bis
- La sospensione prevista dall'art. 656, comma 5, è pensata per evitare l'ingresso in carcere dei condannati in stato di libertà; non opera per chi è già detenuto per altra causa al momento del nuovo titolo esecutivo
- In situazioni analoghe è cruciale documentare e provare l'effettiva espiazione del presofferto prima della data dell'ordine di esecuzione e, se possibile, anticipare le istanze al magistrato di sorveglianza prima dell'emissione dell'ordine; altrimenti la misura alternativa o la liberazione anticipata, se concessa successivamente, non sospende l'esecuzione già iniziata
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