Cassazione Civile, Ordinanza n. 18766/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di rimborso del 90% di somme versate a titolo di IRPEF e ILOR per gli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992 da un contribuente residente a Catania, interessata dagli eventi sismici del dicembre 1990. Dopo le ordinanze di protezione civile che avevano sospeso e poi prorogato i termini di versamento dei tributi per i residenti nelle province colpite, il contribuente aveva pagato integralmente le imposte sospese. Successivamente aveva chiesto il rimborso della parte del 90% delle somme versate invocando la normativa sulla definizione agevolata dei tributi sospesi e il relativo termine per il rimborso. L’Agenzia non aveva risposto, con formazione di silenzio-rifiuto. In sede di merito, dopo un primo esito favorevole ai contribuenti e un successivo giudizio di cassazione con rinvio, la CGT regionale in sede di rinvio aveva invece ritenuto legittimo il diniego di rimborso, valorizzando l’applicazione del regime de minimis. Con il ricorso per cassazione gli eredi deducevano: 1) violazione dell’art. 63 d.lgs. 546/1992 per avere il giudice di rinvio frainteso la portata dell’ordinanza rescindente della Cassazione; 2) violazione degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. per avere il giudice del rinvio ritenuto intangibili gli accertamenti di fatto e la qualificazione soggettiva del de cuius compiuti in sede rescindente; 3) violazione dell’art. 1, comma 665, L. 190/2014, sostenendo che parte dei redditi tassati non derivasse da attività economica e quindi non fosse soggetta ai limiti de minimis; 4) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex artt. 112 e 115 c.p.c. per non avere distinto tra redditi di attività economica e altri redditi.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che tutti i motivi si ponessero in contrasto con l’ordinanza rescindente n. 26389/2019, che aveva già accertato, con effetto vincolante nel giudizio di rinvio, che nel caso concreto i redditi del de cuius derivavano da attività economica e che il giudice del rinvio doveva soltanto verificare in concreto il rispetto dei requisiti del regolamento de minimis. La Corte ha inoltre osservato che eventuali errori della precedente pronuncia rescindente non erano deducibili nel giudizio di rinvio, ma soltanto nei limiti della revocazione. Conseguentemente ha confermato la soccombenza dei ricorrenti con condanna alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 63 d.lgs. n. 546/1992
nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai principi e ai limiti derivanti dalla pronuncia rescindente.
art. 19, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 546/1992
art. 19, comma 1, lett.g)
il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso è impugnabile davanti al giudice tributario.
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
prevede la definizione automatica dei tributi sospesi mediante versamento ridotto al 10% dell’ammontare dovuto a titolo di capitale.
art. 3-quater d.l. n. 300/2006 conv. in L. n. 17/2007
ha differito il termine per la definizione agevolata al 31 dicembre 2007.
art. 36-bis d.l. n. 248/2007 conv. in L. n. 31/2008
ha ulteriormente differito il termine al 31 marzo 2008.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
richiamato dai ricorrenti quale base del diritto al rimborso delle imposte versate in relazione ai tributi sospesi.
art. 391-bis c.p.c.
invocato per sostenere la deducibilità di vizi della pronuncia rescindente; la Corte ribadisce che tali vizi non si fanno valere nel rinvio ma, se del caso, con revocazione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
richiamato in tema di revocazione della sentenza della Cassazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei vizi processuali denunciati in cassazione.
art. 112 c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia.
art. 115 c.p.c.
richiamato per contestare la valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato agli accertamenti di fatto e al principio di diritto già enunciati dalla Cassazione nella fase rescindente; non può rimetterli in discussione né introdurre nuove distinzioni incompatibili con tali premesse.
- Se la Cassazione, in sede rescindente, ha accertato che i redditi del contribuente derivano da attività economica, il giudice del rinvio deve limitarsi a verificare l’applicazione concreta della disciplina agevolativa o limitativa richiamata, senza poter riesaminare la natura di quei redditi.
- Eventuali vizi della pronuncia rescindente della Corte di cassazione non possono essere fatti valere nel giudizio di rinvio, ma solo attraverso il rimedio della revocazione nei limiti consentiti dall’ordinamento.
- Una censura per omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica in modo preciso dove e come la questione sia stata tempestivamente dedotta nei gradi di merito e, comunque, se la questione risulta preclusa dal giudicato interno o dal vincolo derivante dalla precedente decisione rescindente.
- Quando il ricorso si risolve in una critica a questioni già coperte dalla pronuncia rescindente o precluse nel giudizio di rinvio, la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza riesaminare il merito della pretesa tributaria.
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