Ordinanza n. 61/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico prot. n. 2939 del 9.10.2025, avente ad oggetto “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (doc. 1); - del decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico prot. n. 213231 del 5.11.2025, con il quale veniva reso noto il calendario per lo svolgimento della prova scritta della predetta procedura (doc. 2); - del provvedimento prot. n. 2237 del 7.11.2025 con cui l’U.S.R. Marche comunicava le date per lo svolgimento della prova scritta computer-based da tenersi in cinque distinti turni (doc. 3); - del decreto n. 21 del 12.1.2026, con cui l’USR Marche avvisava i candidati che avevano sostenuto la prova scritta computer based per la classe di concorso A018 che il voto minimo per l’ammissione all’orale era pari a 90 punti e che i posti messi a bando erano pari a 8 unità (doc. 4); - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova orale del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, indetto con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico prot. n. 2939 del 9.10.2025, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti; - del verbale e/o provvedimento con il quale la Commissione di concorso ha proceduto alla correzione della prova scritta computer based svolta dall’odierna ricorrente, attribuendole, quanto alla domanda n. 34, il punteggio di 0,00 e, quanto alla prova complessiva, il punteggio finale di 88,00, con conseguente sua esclusione dalla fase della prova orale; - della nota del 16.12.2025 con cui la Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio III Reclutamento del personale docente ed educativo precisava di aver inoltrato il quesito segnalato all’Ufficio competente del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e formazione e che, all’esito di tanto, “la Commissione nazionale ha riesaminato e confermato la correttezza del quesito segnalato (Le grammatiche interne di un videogioco vengono apprese attraverso...)” (doc. 5); - di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto o conseguente, ad oggi non conosciuto, comunque lesivo della posizione giuridica della ricorrente; e per la condanna, ex art. 30 c.p.a., del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova scritta computer-based della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione della stessa alla prova orale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla prova orale del concorso docenti per attribuzione di 88 punti, conseguente al mancato riconoscimento del punteggio relativo a una domanda della prova scritta
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, il calendario e le modalità della prova scritta, l'avviso relativo alla soglia minima di 90 punti e ai posti disponibili, l'elenco degli ammessi all'orale, nonché gli atti di correzione della propria prova. In particolare, ha contestato l'attribuzione di 0 punti alla domanda n. 34, relativa alle grammatiche interne di un videogioco, e il punteggio complessivo di 88 punti, ritenendo lesiva l'esclusione dalla prova orale. Ha inoltre impugnato la nota con cui l'amministrazione, richiamando il riesame della Commissione nazionale, aveva confermato la correttezza del quesito. È stata proposta anche domanda di risarcimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante rettifica del punteggio e ammissione all'orale. Il giudice ha rilevato che le questioni necessitano di approfondimento nella fase di merito, senza definire in questa sede la fondatezza dei motivi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo l'ammissione della ricorrente con riserva alle prove orali, in ragione della necessità di approfondire nel merito le questioni relative alla correttezza del quesito e alla valutazione della prova e del pregiudizio derivante dall'imminente avvio degli orali, previsto per il 3 marzo 2026. L'ammissione è quindi interinale e non comporta anticipata decisione sulla legittimità degli atti impugnati. Il TAR ha inoltre ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, entro i termini perentori indicati, a pena di improcedibilità. Ha disposto l'acquisizione dalle amministrazioni di una relazione circostanziata sui fatti di causa, corredata dalla documentazione pertinente, entro 60 giorni. La trattazione di merito è stata fissata al 25 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha consentito l'adozione della misura interinale di ammissione con riserva alla prova orale.
art. 30 c.p.a.
È stato invocato dalla ricorrente per chiedere il risarcimento in forma specifica mediante rettifica del punteggio e ogni misura idonea all'ammissione all'orale; la domanda non è stata definita con l'ordinanza cautelare.
art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68/2022
È stato applicato per individuare come parti necessarie del giudizio, secondo quanto affermato dall'ordinanza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, disponendo l'integrazione del contraddittorio.
Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205
Costituisce la disciplina ministeriale richiamata dalla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni di legittimità degli atti concorsuali richiedono un approfondimento incompatibile con i tempi della decisione di merito e l'imminente svolgimento della prova successiva determina un pregiudizio concreto, il giudice amministrativo può ammettere il candidato con riserva alla fase successiva della procedura.
- L'ammissione cautelare con riserva a una prova concorsuale ha natura interinale e non implica l'accertamento definitivo della fondatezza delle censure relative alla valutazione della prova o alla correttezza dei quesiti.
- Quando una disposizione speciale individua ulteriori amministrazioni come parti necessarie del giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti, fissando termini perentori e prevedendo l'improcedibilità in caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini stabiliti.
- Nell'ambito della tutela cautelare, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione circostanziata e della documentazione pertinente dalle amministrazioni, quando gli elementi disponibili non consentono una compiuta delibazione delle questioni controverse.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 1311/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 1312/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 1313/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 1314/2026 - Roma, Sezione 3Q
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 3805/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 28 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Pescara, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →