Ordinanza n. 899/2026 - Firenze, Sezione 1
per la correzione di errore materiale contenuto nella sentenza n. 1475 del 9 settembre 2025, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 315 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale, rilevando che l’incombente processuale disposto con la precedente ordinanza è rimasto inevaso e che il contraddittorio nei confronti del Ministero non è stato instaurato. Il Collegio ha precisato che l’istanza potrà essere eventualmente riproposta. Nulla è stato disposto sulle spese processuali.
Atto impugnato: istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 1475 del 9 settembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha presentato un’istanza per la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 1475 del 9 settembre 2025, con la quale il TAR aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro. Con una precedente ordinanza, il Collegio aveva assegnato alla ricorrente un termine per notificare l’istanza al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ritenendo necessaria l’instaurazione del contraddittorio nei confronti della controparte. La notificazione non è stata eseguita e il Ministero non si è spontaneamente costituito.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del procedimento di correzione di errore materiale; l’istanza è stata tuttavia dichiarata inammissibile per mancata notificazione alla controparte e conseguente mancata instaurazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento di correzione di errore materiale, quando la decisione sull’istanza richiede l’instaurazione del contraddittorio con la controparte, il giudice può assegnare al richiedente un termine per la notificazione dell’istanza.
- La mancata esecuzione dell’ordine di notificazione dell’istanza di correzione alla controparte impedisce la prosecuzione del procedimento e determina l’inammissibilità dell’istanza, salva la possibilità di riproposizione.
- La spontanea mancata costituzione della controparte non supplisce all’omessa notificazione quando il giudice abbia ritenuto necessaria l’instaurazione del contraddittorio.
Come è indicizzato
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