Cassazione Penale, Sentenza n. 16874/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere ritenendolo gravemente indiziato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 2) con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen. deducendo quattro profili: 1) vizio di motivazione sui gravi indizi relativi all'esistenza dell'associazione e sull'identificazione degli elementi significativi che dimostrino un pacto stabile (art. 94 d.p.r. 309/90 e distinzione dal concorso nel reato continuato); 2) insufficiente prova dell'elemento psicologico di consapevolezza e adesione a un unico progetto criminoso; 3) carenza motivazionale rispetto all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 (agevolazione alla consorteria mafiosa e metodo mafioso), per mancata indicazione della consapevolezza dell'esistenza della cosca, del contributo volontario al suo vantaggio e dell'effetto intimidatorio sulle vittime; 4) eccesso e sproporzione della misura cautelare, con valutazione errata delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, fuga, inquinamento probatorio) e mancata considerazione del lungo intervallo temporale tra gli ultimi fatti (2019) e il provvedimento (2025).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi ritenendo che il Tribunale di riesame avesse fornito una motivazione adeguata e conforme alla pronuncia rescindente circa la sussistenza degli elementi indicativi di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (valutazione delle conversazioni intercettate, della struttura a più livelli, della cassa comune "pozzo", del ruolo di collaborazione e del coinvolgimento in molteplici reati-fine). Tuttavia la Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo: la motivazione è carente in relazione all'aggravante ex art. 416-bis.1 sia nella declinazione dell'agevolazione alla cosca sia nella qualificazione del "metodo mafioso", poiché non sono stati indicati elementi da cui desumere il dolo intenzionale del ricorrente volto ad agevolare la cosca né la conoscenza o l'ignoranza colposa rispetto all'uso del metodo mafioso. Per tali ragioni la sentenza annulla limitatamente alle circostanze aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria; rigetta il ricorso per il resto. Il quarto motivo (esigenze cautelari) è stato dichiarato assorbito dall'annullamento parziale sulle aggravanti.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Disciplina l'associazione mafiosa; la Corte ricorda che per la qualificazione di fattispecie mafiosa sono rilevanti la struttura stabile e gli scopi della cosca; la mera attività illecita non è di per sé sufficiente a provare agevolazione mafiosa senza prova del nesso soggettivo
art. 416-bis.1 cod. pen.
L'aggravante richiede dolo intenzionale: il compartecipe deve essere consapevole della finalità dei concorrenti di agevolare il sodalizio mafioso; non è sufficiente la sola consapevolezza dell'esistenza dell'organizzazione o dell'appartenenza di taluni a ruoli apicali
art. 94, d.p.r. 309/90
Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte segnala che i reati-fine possono essere valutati come indici di un'organizzazione stabile, purché emergano elementi idonei a dimostrare autonomia e persistenza del sodalizio rispetto al mero concorso nei reati continuati
art. 73, d.p.r. 309/90
Norma sui delitti relativi agli stupefacenti: i reati-fine contestati servono, nella motivazione del Tribunale, come elementi probatori per delineare la struttura e le attività del sodalizio
art. 59 cod. pen.
Regola la responsabilità per il concorso di persone; richiamata per spiegare come il metodo mafioso, quale modalità di esecuzione, possa riverberarsi sui concorrenti se conosciuto o ignorato per colpa, in base al secondo comma
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Previsione sulla presunzione relativa concernente il pericolo di reiterazione; la Corte ricorda che la valutazione del pericolo deve essere basata su elementi concreti e non su mere petizioni di principio
art. 309, co. 7, c.p.p.
Norma procedurale che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; la Corte dispone il rinvio per nuovo esame sulle aggravanti
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento a adempimenti di cancelleria e comunicazioni successive alla decisione; indicata dalla Corte per gli esiti formali del provvedimento
Massime di principio
- La distinzione tra concorso nel reato continuato e associazione per delinquere richiede valutazione della stabilità del vincolo associativo e dell'indeterminatezza del programma criminoso: i reati-fine possono essere indici utili ma non esauriscono la prova dell'associazione.
- Per l'aggravante ex art. 416-bis.1 (agevolazione mafiosa) è necessario dimostrare il dolo intenzionale del singolo partecipante rispetto alla finalità di agevolare il sodalizio; la semplice partecipazione a traffici illeciti non è sufficiente.
- Il "metodo mafioso" come modalità oggettiva di esecuzione può riverberarsi sui partecipi se essi conoscono l'utilizzo di quel metodo o lo ignorano per colpa; pertanto va motivato se e come i partecipanti fossero a conoscenza di tale modalità.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, fuga, inquinamento probatorio) devono essere fondate su elementi concreti e aggiornati: il decorso del tempo e la mancanza di comportamenti recenti rilevanti possono influire sulla valutazione di proporzionalità della misura.
- Le conversazioni intercettate e i flussi economici comuni (es. casse comuni) sono elementi probatori importanti per delineare ruoli e partecipazione, ma la loro interpretazione è rimessa al giudice di merito e richiede motivazione puntuale per collegare fatti e struttura associativa.
- In cassazione l'eventuale accoglimento parziale del ricorso può comportare l'annullamento limitato a profili specifici (es. aggravanti) e il rinvio per nuovo giudizio, senza travolgere l'intero impianto cautelare quando i restanti motivi sono ritenuti infondati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16647/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16648/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16649/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16652/2026 del 11/05/2026
- Sentenza penale · 11 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 16653/2026 del 11/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →