Cassazione Civile, Ordinanza n. 08393/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società committente contro il monitorio ottenuto dalla società appaltatrice per il pagamento di euro 173.323,19, oltre interessi, quale corrispettivo di lavori di verniciatura eseguiti su due costruzioni navali. Il Tribunale di Ancona ha dichiarato la propria incompetenza in favore di un collegio arbitrale, richiamando la clausola compromissoria contenuta nei contratti di appalto sottoscritti tra le parti. La società ricorrente ha chiesto il regolamento di competenza sostenendo, in sintesi, che: 1) dovessero prevalere sugli appalti gli ordini di acquisto, che prevedevano il foro di Ancona; 2) i contratti sarebbero stati sottoscritti da un soggetto privo di poteri rappresentativi; 3) non vi sarebbe stata ratifica valida o comunque la ratifica non si sarebbe estesa alla clausola compromissoria. La resistente ha difeso la decisione del Tribunale, insistendo sulla devoluzione delle controversie agli arbitri.
La decisione
La Corte ha rigettato il regolamento di competenza, ha confermato la competenza del collegio arbitrale e ha condannato la ricorrente al rimborso delle spese del procedimento, oltre agli ulteriori oneri di legge, con richiamo anche al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. La Corte ha ritenuto che la controversia trovasse la propria causa petendi nei contratti di appalto e non negli ordini di acquisto; che la clausola compromissoria fosse stata specificamente approvata; che la tesi della ratifica parziale fosse non persuasiva; e che la clausola di foro contenuta negli ordini non avesse efficacia prevalente o esclusiva.
Norme richiamate
art. 808-quater c.p.c.
La clausola compromissoria, se validamente pattuita e specificamente approvata, si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto cui accede.
art. 1341, comma 2, c.c.
La clausola compromissoria richiede specifica approvazione per iscritto; tale requisito può ritenersi soddisfatto anche mediante separato richiamo e specifica approvazione della clausola.
art. 825 c.p.c.
Il lodo rituale è idoneo ad acquistare efficacia esecutiva nei modi previsti dalla norma.
art. 816 c.p.c. e ss.
Il richiamo conferma la devoluzione della controversia ad arbitrato rituale secondo il codice di rito.
art. 214 c.p.c.
Il disconoscimento della scrittura privata opera secondo le regole proprie quando il documento è riferito a soggetto che rappresenta l’ente; se si contesta invece la carenza di potere rappresentativo del sottoscrittore, il documento resta valutabile dal giudice.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell’impugnazione sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Se una controversia nasce dall’esecuzione di un contratto contenente clausola compromissoria validamente approvata, la competenza spetta agli arbitri anche se la parte invochi documenti anteriori o paralleli che non risultino dotati di una clausola di foro esclusivo validamente pattuita.
- La clausola compromissoria, quando sia specificamente approvata, prevale nella regolazione della competenza sulle controversie relative al contratto cui si riferisce, comprendendo anche le contestazioni sulla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione.
- La mera previsione di un foro in un ordine di acquisto non prevale su un successivo contratto di appalto che richiami quell’ordine e contenga una clausola arbitrale specificamente approvata, se il foro non è espressamente qualificato come esclusivo e non risulta validamente sottoscritto come clausola vessatoria.
- La contestazione della sottoscrizione di un contratto da parte di una società deve distinguere tra disconoscimento dell’autenticità della firma e contestazione della carenza di poteri rappresentativi del sottoscrittore; in quest’ultimo caso il documento può essere utilizzato dal giudice ai fini della decisione.
- La ratifica del negozio concluso da un falsus procurator può estendersi anche alla clausola compromissoria, ma non è coerente con il sistema una ratifica selettiva delle sole clausole sostanziali escludendo la clausola arbitrale, salvo specifiche basi normative o negoziali.
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