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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06294/2025 del 09/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia originaria nasceva da un incarico di consulenza tecnica di parte in un giudizio civile per incidente stradale: il medico legale, nominato consulente di parte dalla danneggiata, aveva ricevuto dall'avvocato della stessa una copia dell'assegno emesso a saldo della parcella; a seguito della risposta inviata via PEC, ritenuta offensiva, l'avvocato aveva agito per il risarcimento del danno morale e all'immagine, quantificato in euro 25.000. La domanda era stata rigettata e, in accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal medico, l'avvocato era stato condannato a pagare euro 500; l'appello era stato respinto e il successivo ricorso per cassazione era stato rigettato con ordinanza. Con il ricorso per revocazione contro tale ordinanza, l'avvocato ha dedotto tre motivi: i primi due denunciavano un preteso errore di fatto consistente nell'omessa lettura dei motivi del ricorso per cassazione, dei documenti allegati e della memoria, con conseguente omesso scrutinio delle censure; il terzo contestava la liquidazione di euro 200 per esborsi nelle spese del giudizio di legittimità, sostenendo che tale voce fosse erronea perché non sostenuta dalla controparte.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che tutti i motivi non denunciassero un vero errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., ma si risolvessero in censure sulla lettura e valutazione degli atti processuali, quindi estranee al rimedio revocatorio; inoltre il terzo motivo è stato giudicato anche manifestamente infondato, poiché la liquidazione degli esborsi era conforme a legge e alla giurisprudenza richiamata. La Corte ha rilevato anche un ulteriore vizio dell'impugnazione, qualificato come assemblaggio del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L'errore revocatorio deve essere un errore di fatto, di percezione, non una contestazione sulla lettura o valutazione degli atti processuali.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato solo come base della domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta nel giudizio originario.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; primo comma, n. 5

    Le doglianze del ricorrente mostravano di voler riaprire il controllo sul merito e sull'omessa valutazione di censure, ma ciò non integra errore di fatto revocatorio.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte ha disposto la distrazione delle spese in favore del difensore che aveva reso dichiarazione di antistatarietà.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro richiamato per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È stata disposta l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocazione avverso provvedimenti della Corte di cassazione, l'errore di fatto ex art. 395 n. 4 c.p.c. richiede una falsa percezione immediata di un dato risultante dagli atti, non potendo consistere in doglianze sulla lettura, interpretazione o valutazione di motivi di ricorso, documenti o memorie.
  • Non è ammissibile usare la revocazione per sollecitare una nuova valutazione dei motivi di ricorso per cassazione o per contestare il modo in cui la Corte ha qualificato le censure.
  • La critica alla liquidazione delle spese è inammissibile in revocazione se non individua un vero errore percettivo del giudice e, comunque, è infondata quando la liquidazione degli esborsi segue i criteri di legge e la giurisprudenza applicabile.
  • Un ricorso redatto mediante mera aggregazione di censure eterogenee e non organicamente sviluppate può essere dichiarato inammissibile per difetto di intelligibilità e di specifica articolazione dei motivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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