Cassazione Penale, Ordinanza n. 16764/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per calunnia. La vicenda concreta riguarda una falsa incolpazione riferita a un reato inizialmente perseguibile d'ufficio, poi successivamente qualificato come perseguibile a querela. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: 1) l'erroneità della decisione sul mutamento del regime di procedibilità del reato oggetto della falsa denuncia; 2) l'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 c.p., assumendo che non vi fossero i presupposti per la sua applicazione; 3) la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo reiterativo di una doglianza già correttamente respinta in appello, richiamando il principio secondo cui il delitto di calunnia sussiste se la falsa incolpazione concerne un reato procedibile d'ufficio, anche quando in seguito la qualificazione del fatto muti verso un reato a querela non presentata, persino per effetto di jus superveniens. La censura sull'aggravante è stata ritenuta incompatibile con il giudizio di legittimità perché richiederebbe accertamenti di fatto e, comunque, non idonea a incidere sulla configurabilità della calunnia in relazione alla falsa attribuzione della minaccia grave. Il motivo sulla prescrizione è stato giudicato manifestamente infondato, perché la recidiva reiterata impediva, allo stato, il maturare del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati o non scrutinabili i motivi proposti: la questione del mutamento del regime di procedibilità non esclude la calunnia quando la falsa incolpazione originaria riguardi un reato procedibile d'ufficio; la contestazione sull'aggravante ex art. 583 c.p. richiede valutazioni di merito; la doglianza sulla prescrizione è manifestamente infondata per effetto della recidiva reiterata, che impediva il decorso del termine. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni conseguenti all'inammissibilità ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dalla norma.
art. 583 c.p.
La censura sull'aggravante è stata ritenuta inammissibile o comunque infondata in quanto richiederebbe accertamenti in fatto non consentiti in sede di legittimità.
art. 368 c.p.
Il delitto di calunnia è ritenuto configurabile quando la falsa incolpazione riguarda un reato perseguibile d'ufficio, anche se successivamente il regime di procedibilità muti.
Massime di principio
- Il delitto di calunnia sussiste quando la falsa incolpazione abbia ad oggetto, al momento della sua formulazione, un reato perseguibile d'ufficio; il successivo mutamento del regime di procedibilità in reato a querela non esclude la tipicità della condotta, se la querela non sia stata proposta.
- Uno jus superveniens che trasformi un reato da procedibile d'ufficio a procedibile a querela non elimina retroattivamente la rilevanza penale della falsa incolpazione già resa.
- Le doglianze che richiedono nuovi accertamenti in fatto non sono proponibili in sede di legittimità quando attaccano la valutazione già compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con gli eventuali effetti interruttivi o sospensivi e con le aggravanti o condizioni che incidono sul termine di prescrizione; se il termine non è maturato, la relativa doglianza è manifestamente infondata.
- L'inammissibilità del ricorso determina l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.
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